Il settore Non Profit è cresciuto anche quest'anno dell'1 per cento rispetto all'anno precedente
Il settore Non Profit è cresciuto anche quest'anno dell'1 per cento rispetto all'anno precedente
Diritti

Il non profit è in continua crescita

Al 31 dicembre 2019 le istituzioni non profit attive in Italia sono 362.634 e impiegano 861.919 dipendenti. E aumentano più a Sud e nel Centro.
di Redazione
Tempo di lettura 10 min lettura
16 ottobre 2021 Aggiornato alle 09:29

Nel 2019 le istituzioni del non profit crescono di più al Sud (1,8%), nelle Isole (+1,2%) e al Centro (+1,1%) rispetto al Nord (+0,3%). Così come aumentano le istituzioni non profit iscritte nell’elenco degli enti destinatari del cinque per mille (17,1% del totale, +2,4% rispetto all’anno precedente). Lo dice il rapporto Istat dedicato al settore, appena pubblicato.

I settori di attività maggiormente premiati dai cittadini sono istruzione e ricerca (23,2% contro 5,1%), sanità (16,4% contro 10,6%) e cooperazione e solidarietà internazionale (11,9% contro 5,2%). La percentuale di scelte è invece inferiore alla quota di istituzioni nei settori delle attività sportive (3,7% contro 19,9%), culturali e artistiche (3,9% contro 11,7%), ricreative e di socializzazione (3,3% contro 8,1%), dell’assistenza sociale e protezione civile (24,8% contro 30,4%).

PROSPETTO 9. ISTITUZIONI NON PROFIT BENEFICIARIE DEL CINQUE PER MILLE, NUMERO DELLE SCELTE DEI CONTRIBUENTI E IMPORTO TOTALE PER SETTORE DI ATTIVITA’ PREVALENTE.

Anno 2019, valori assoluti e in euro, composizioni percentuali

Settori di attività prevalente

Istituzioni non profit

Numero scelte dei contribuenti

Importo totale

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Attività culturali e artistiche

7.210

11,7

511.220

3,9

19.155.814

4,3

Attività sportive

12.328

19,9

483.155

3,7

16.640.897

3,7

Attività ricreative e di socializzazione

5.031

8,1

433.345

3,3

13.055.927

2,9

Istruzione e ricerca

3.172

5,1

3.052.174

23,2

118.635.186

26,4

Sanità

6.566

10,6

2.161.645

16,4

70.656.752

15,8

Assistenza sociale e protezione civile

18.790

30,4

3.240.284

24,8

102.575.223

22,9

Ambiente

2.112

3,4

570.349

4,3

17.385.070

3,9

Sviluppo economico e coesione sociale

1.626

2,6

326.897

2,5

8.161.240

1,8

Tutela dei diritti e attività politica

761

1,2

291.215

2,2

7.329.291

1,6

Cooperazione e solidarietà internazionale

3.247

5,2

1.567.862

11,9

60.359.167

13,5

Altri settori(a)

1.015

1,6

506.024

3,8

14.354.924

3,2

TOTALE

61.858

100,0

13.144.170

100,0

448.309.491

100,0

(a) Gli altri settori di attività comprendono: filantropia e promozione del volontariato, religione, relazioni sindacali e rappresentanza interessi e altre attività

Per quanto riguarda la forma organizzativa, le scelte compiute dai contribuenti attraverso il cinque per mille hanno interessato principalmente le Onlus (32,5%) e le organizzazioni di volontariato (26,6%), in misura minore le imprese sociali (3,5%). Nel dettaglio, considerando la mediana, il numero delle scelte è pari a 57 tra le Onlus, scende a 46 tra le organizzazioni di volontariato ed è più basso tra associazioni di promozione sociale (23) e imprese sociali (21).

Ecco un piccolo breviario del settore:

Associazione di promozione sociale: Ente del terzo settore costituito in forma di associazione, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Le organizzazioni di promozione sociale sono state introdotte nell’ordinamento italiano dalla Legge Quadro n. 383/2000 successivamente abrogata dal d.lgs. n. 117/2017 (art. 102). Tuttavia, fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti agli enti iscritti ai registri delle associazioni di promozione sociale (art. 101, d.lgs. n. 117/2017 e successive circolari in materia emesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Associazione: Ente di diritto privato costituito da un gruppo di persone organizzatosi spontaneamente e stabilmente per perseguire uno scopo di comune interesse di carattere non lucrativo.

Cinque per mille: Istituto fiscale, introdotto a partire dalla Legge finanziaria per l’anno 2006 (Legge n. 266/2005, articolo 1, commi 337 e ss.), che prevede la possibilità per il contribuente di devolvere il cinque per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. L’istituto del cinque per mille, riformato dal d.lgs n. 111/2017, prevede la destinazione del contributo per: sostenere gli enti del terzo settore; finanziare la ricerca scientifica e dell’università; finanziarie la ricerca sanitaria; sostenere le attività sociali svolte dal comune di residenza; sostenere le associazioni sportive dilettantistiche.

Classificazione ICNPO (International Classification of Nonprofit Organizations): Classificazione internazionale delle attività svolte dalle istituzioni non profit, elaborata dalla Johns Hopkins University (US, Baltimora) nell’ambito di un progetto di ricerca sulle istituzioni non profit avviato all’inizio degli anni Novanta. La classificazione, ripresa in Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts, comprende 28 classi raggruppate in 11 settori.

Cooperativa Sociale: Ente del terzo settore in forma di società cooperativa fondata con lo scopo di sostenere la promozione umana e l’integrazione sociale e lavorativa dei cittadini appartenenti alle cosiddette categorie svantaggiate e deboli (ex carcerati, disabili, ragazze-madri, eccetera). È istituita e disciplinata dalla Legge Quadro n. 381/1991 che distingue le cooperative sociali secondo la finalità: tipo A, se perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi; tipo B, se svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale ai sensi del d.lgs. n. 112/2017.

Dipendente: Occupati legati all’unità giuridico-economica da un contratto di lavoro diretto, sulla base del quale percepiscono una retribuzione. Sono da considerarsi tali: i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, a tempo pieno o parziale; gli apprendisti; i soci (anche di cooperative) per i quali sono versati contributi previdenziali; i lavoratori a domicilio iscritti nel libro unico del lavoro (ex libro paga); i religiosi lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro dell’unità; i lavoratori stagionali; i lavoratori con contratto di inserimento; i lavoratori con contratto a termine; gli studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione. Nel numero dei lavoratori dipendenti è compreso anche il personale temporaneamente assente per cause varie quali: ferie, permessi, maternità, Cassa Integrazione Guadagni. Non sono da considerare dipendenti: i dirigenti retribuiti principalmente per mezzo di una partecipazione agli utili d’impresa o a forfait; nel caso delle società di capitali: il presidente, l’amministratore delegato, i membri in carica dei consigli d’amministrazione o dei consigli direttivi; il personale che lavora esclusivamente su commissione nell’industria; il personale retribuito integralmente a provvigione; i coadiuvanti familiari; i volontari e i soci che, pur lavorando effettivamente nell’unità giuridico-economica, non percepiscono una prefissata retribuzione contrattuale e per i quali non sono versati contributi previdenziali in qualità di lavoratori dipendenti; il personale che, pur lavorando presso l’unità giuridico-economica, è dipendente di altre unità giuridico-economiche o è iscritto nel libro unico del lavoro di altre unità giuridico-economiche (es. le imprese di pulizia o di sorveglianza, le agenzie di somministrazione di lavoro); i soggetti remunerati con fattura; i dipendenti in congedo di lunga durata, in aspettativa non retribuita.

Ente del terzo settore: Ente privato diverso dalle società (associazione, riconosciuta o non riconosciuta, fondazione, cooperativa sociale, ente ecclesiastico, ecc.), costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, e iscritto nel Registro unico nazionale del terzo settore (art. 4, d.lgs. n. 117/2017).

Fondazione: Istituzione privata senza fini di lucro, dotata di un proprio patrimonio, impegnata in molteplici settori: assistenza, istruzione, ricerca scientifica, erogazioni premi e riconoscimenti, formazione, eccetera. La sua disciplina è prevista dal Codice Civile e la struttura giuridica può variare a seconda del tipo di fondazione che viene costituita ed è facoltativa la richiesta del riconoscimento ai sensi del D.P.R. 361/2000 attraverso l’iscrizione al Registro delle persone giuridiche, istituito presso gli Uffici territoriali di Governo (UTG ex prefetture). [Artt. 14 e segg. c.c.; D.P.R. n. 361/2000].

Forma giuridica: Classificazione delle unità giuridico-economiche basata sugli elementi giuridici che le caratterizzano (definizione, struttura organizzativa e funzioni) in base al Codice Civile, alla Costituzione e dalla legislazione ordinaria rilevante in materia. Per maggiori approfondimenti consultare la classificazione delle forme giuridiche delle unità legali disponibile all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/6523.

Impresa: Unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire profitti realizzati ai soggetti proprietari siano essi privati o pubblici. Il responsabile è rappresentato da una o più persone fisiche, in forma individuale o associata, o da una o più persone giuridiche. Tra le imprese sono comprese le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le aziende speciali di comuni o province o regioni. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Impresa sociale: Ente del terzo settore che esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La fattispecie dell’impresa sociale è disciplinata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, che ha abrogato il decreto legislativo n. 155/2006. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali (art. 1 co. 4, d.lgs. n. 112/2017)

Istituzione non profit: Unità giuridico-economica dotata o meno di personalità giuridica, di natura privata, che produce beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, non ha facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che la hanno istituita o ai soci.

Onlus: Ente privato (associazione, comitato, fondazione, società cooperativa e altro ente di carattere privato) costituito con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e per lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica (art. 10, d.lgs. n. 460/1997). Gli articoli del d.lgs n. 460/1997 che disciplinavano il riconoscimento della qualifica di Onlus sono stati abrogati dal d.lgs. n. 117/2017 (art. 102). Fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea relativa al nuovo regime fiscale continuano ad applicarsi le norme previgenti agli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus (art. 101, d.lgs. n.117/2017 e successive circolari in materia emesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Organizzazione di volontariato: Ente del terzo settore costituito in forma associativa che svolge attività di interesse generale, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo predominante del volontariato dei propri associati. Le organizzazioni di volontariato sono state introdotte nell’ordinamento italiano dalla Legge Quadro n. 266/1991 successivamente abrogata dal d.lgs. 117/2017 (art. 102). Tuttavia, fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti agli enti iscritti ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato (art. 101, d.lgs. n. 117/2017 e successive circolari in materia emesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).