Economia

Le 12 sanatorie della Legge di Bilancio

Dalle criptovalute alle liti pendenti fino alla rottamazione delle cartelle: ecco i punti previsti dalla Manovra per raggiungere la “tregua fiscale”

Dopo lunghi lavori e divergenze, venerdì 23 dicembre la Camera ha approvato in prima lettura la Legge di Bilancio, con 197 voti favorevoli e 129 contrari. Non ci sono novità aggiuntive: tra le misure confermate, ritroviamo quelle riguardanti la cosiddetta “tregua fiscale”, che prevede 12 tipi di sanatorie.

1. Criptovalute

In primo luogo, ricordiamo quella riguardante il mondo delle criptovalute. In poche parole, per coloro che non hanno dichiarato il possesso di cripto attività, vale a dire redditi che possono essere generati dalle criptovalute, dovranno presentare la domanda di emersione all’Agenzia delle Entrate. Questa domanda verrà formulata sulla base di un modello ad hoc delle regole che saranno fissate dall’Agenzia stessa nei prossimi mesi. A seguire è previsto il versamento della sanzione per aver omesso la dichiarazione. Nel caso in cui il contribuente dovesse avere un reddito dalle cripto attività emerse, dovrà versare anche una tassa sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ogni anno.

2. Avvisi bonari

Anche per gli avvisi bonari, comunicazioni con la quale l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi evidenziando eventuali non pagamenti, è prevista una sanatoria. Infatti, secondo l’articolo 38 (ora commi da 122 a 128) i contribuenti potranno definire con modalità agevolate le somme dovute e contestate bonariamente dall’amministrazione finanziaria e relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Ma attenzione: per queste somme dovute, il termine di pagamento non deve essere ancora scaduto alla data di entrata in vigore del 1° gennaio 2023. Per la definizione agevolata sarà necessario versare le imposte e i contributi previdenziali dovuti, accompagnati dagli interessi e dalle somme aggiuntive, quindi dalle sanzioni ridotte al 3%. È prevista poi la definizione agevolata anche delle somme che emergono dai controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all’entrata in vigore della legge di bilancio. Per aderire si dovranno pagare le imposte e contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive. Anche in questo caso le sanzioni sono ridotte al 3%.

3. Salva calcio

La sanatoria consiste in un condono che possa salvare le società calcistiche dai debiti che fino a oggi sono stati congelati. Il conto da saldare è di 800 milioni di euro di cui circa 500-600 milioni interessano le società sportive di serie A. L’emendamento prevede la rateizzazione in 5 anni delle tasse dovute dalle società sportive.

L’intento è quello di dilaniare in 60 rate mensili i pagamenti dei debiti Irpef e Inps delle società sportive congelati nel 2022 per via della pandemia. Per coloro che volessero pagare l’intero debito entro il 31 dicembre 2022, non è prevista alcuna sanzione. Mentre per coloro che non rispettano il termine di scadenza, avranno una penale del 3% e dovranno versare le prime 3 rate entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

4. Irregolarità formali

La Legge di Bilancio prevede anche una regolarizzazione irregolarità, infrazioni e inosservanze degli obblighi o adempimenti di natura formale che non sono rilevanti nella determinazione della base imponibile ai fini Irpef, Iva, e Irap e sul pagamento degli stessi tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022. Pertanto, si dovrà versare la quota di 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento potrà essere effettuato in due rate: la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Successivamente, è necessario rimuovere le irregolarità e le omissioni commesse.

5. Ravvedimento speciale

La tregua fiscale prevede l’inserimento del ravvedimento speciale, vale a dire una deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso mediante la quale si possono regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti.

Per accedere al nuovo ravvedimento si dovrà versare un diciottesimo del minimo edittale, la cifra più bassa delle sanzioni irrogabili previste dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il pagamento potrà essere versato in 8 rate di uguale importo con scadenza della prima il 31 marzo 2023.

La regolarizzazione è comunque possibile solo se le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari da controlli automatizzati. La posizione del contribuente si perfezionerà con il pagamento della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

6. Atti di accertamento

In aggiunta è prevista una definizione agevolata degli atti di accertamento, atti formali dell’Amministrazione finanziaria di contestazione al contribuente in merito all’adempimento di una specifica obbligazione tributaria. Per applicare l’agevolazione, gli atti non devono essere stati impugnati e non devono essere scaduti i termini per presentare il ricorso. Nello specifico, sono previste sanzioni ridotte per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di contestazione consegnati entro il 31 marzo 2023 e per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili.

Per quest’ultimi le sanzioni saranno ridotte da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. La stessa riduzione di sanzione è prevista anche per l’accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Le somme dovute possono essere anche essere versate in massimo 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Alle rate successive alla prima, sono previsti gli interessi al tasso legale.

7. Liti pendenti

È stata introdotta la sanatoria per le liti pendenti. Con liti pendenti vengono definite le liti con l’Agenzia delle Entrate e quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, il cui ricorso sia stato notificato dall’Agenzia stessa o da altri uffici tributari entro il 24 aprile 2017.

Nella Manovra, la definizione agevolata delle liti pendenti riguarderà anche le controversie in cui è parte l’agenzia delle Dogane. A questa novità si aggiunge anche il chiarimento che con il deposito della documentazione che attesta l’adesione alla procedura e il deposito della copia dei versamenti dovuti entro il 10 luglio 2023, il processo è dichiarato estinto e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado.

8. Conciliazione agevolata

La Legge di Bilancio 2023 introduce la sanatoria attraverso la quale sarà possibile definire entro il 30 giugno 2023, attraverso un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti su atti impositivi in cui è parte l’agenzia delle Entrate.

Con accordo conciliativo si intende il mezzo attraverso il quale il contribuente può definire, in tempi brevi, un contenzioso, già in atto o anche solo potenziale, godendo di una riduzione delle sanzioni amministrative, variabile in base al grado di giudizio in cui si perfeziona. Pertanto, è necessario sottoscrivere un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

9. Rinuncia agevolata

Un’altra sanatoria riguarda la rinuncia agevolata. È possibile rinunciare entro il 30 giugno 2023 alle controversie tributarie in cui è parte l’agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

10. Regolarizzazione dei versamenti

Confermata la possibile regolarizzazione dell’omesso o del carente versamento con riferimento a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. La regolarizzazione può avvenire con l’integrale versamento della sola imposta senza alcuna sanzione e interesse entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di 20 rate trimestrali di importo uguale.

11. Stralcio debiti

Confermata, con qualche revisione, la cancellazione delle cartelle esattoriali consegnate dall’agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 fino a 1.000 euro. Il termine entro il quale dovrà avvenire l’operazione è stato esteso al 31 marzo 2023. In aggiunta, per richiesta dei sindaci, è previsto un regime specifico per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

In pratica, per i crediti di competenza degli enti locali e degli enti previdenza privati saranno annullati solo se verrà adottata una delibera entro il 31 gennaio 2023, che andrà comunicata all’agente della riscossione e resa nota attraverso i siti istituzionali. L’annullamento automatico sarà limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.

12. Rottamazione delle cartelle

Infine, l’estensione della rottamazione delle cartelle alle multe stradali. Con il termine “rottamazione” si intende l’estinzione dei debiti con l’erario evitando il pagamento di sanzioni sulle somme.

In breve, la nuova definizione di rottamazione riproduce la maggior parte delle regole già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate. Infatti,la novità rispetto al passato è che oltre a interessi e sanzioni viene cancellato anche l’aggio dal conto per chi aderisce.

L’aggio consiste nella remunerazione che l’Agente della riscossione percepisce per la sua attività di riscossione per ogni cartella. Per finalizzare la definizione agevolata occorre versare le sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in 18 rate, con un tasso di interesse al 2%.

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