Economia

Cassazione: stop alle imposte per donazioni tra genitori e figli

La pronuncia della Suprema Corte spegne un tema dibattuto decidendo che gli importi trasferiti a titolo di donazione senza alcuna formalità non saranno soggetti a imposta di registro, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate
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28 marzo 2024 Aggiornato alle 15:00

La Corte di Cassazione ha deciso recentemente di fare chiarezza su un tema particolarmente dibattuto e soggetto a numerosi chiaroscuri, quello delle donazioni tra genitori e figlə. Non di certo semplici paghette, ma veri e propri trasferimenti di denaro di importi abbastanza consistenti da far interessare il fisco italiano.

Nel panorama giuridico italiano ne abbiamo diverse tipologie.

Una somma di non modico valore, in base alle condizioni economiche di chi la dona e la riceve, può essere trasferita mediante una donazione formale, quindi registrata in un atto pubblico davanti al notaio e in presenza di alcuni testimoni.

Optare per questa via permette al genitore di porre una data certa alla propria donazione e di conseguenza proteggersi dall’eventuale possibilità che un altro parente (per esempio un erede) possa richiedere davanti al tribunale l’annullamento della donazione e pretendere la restituzione dei soldi.

In questo caso registrare volontariamente la donazione aiuta a rendere meno problematica la successione ereditaria e bloccare sul nascere contestazioni fra familiari, oltre che mettere tutte le carte in regola per eventuali accertamenti fiscali.

In alternativa, un genitore (così come un altro parente) può scegliere di donare una somma di denaro a unə figliə direttamente tramite bonifico, assegno o in forma liquida senza scomodare un notaio, e in questo caso si tratta di donazione diretta informale. Infine, se tale trasferimento assume i tratti di un contributo economico per aiutare nell’acquisto di un’auto o di una casa stiamo parlando di una donazione indiretta, consistente per esempio in un semplice bonifico al figliə oppure direttamente al venditore del bene.

Se ai fini civili la registrazione per atto pubblico è una scelta libera dei genitori, ai fini fiscali la situazione è leggermente più complessa. Qualora l’importo della donazione tra coniugi o con lə figlə superi il milione di euro, la parte eccedente sarà sottoposta a una imposta del 4%. Per le donazioni fra fratelli invece l’aliquota sale al 6% per valori superiori ai 100.000 euro, pero poi arrivare all’8% sul valore totale della donazione quando avviene fra parenti entro il terzo grado.

A questa si aggiunge l’imposta di registro, che si versa allo Stato ogni volta che si firma un atto scritto e lo si registra. Fino a oggi, l’Agenzia delle Entrate interveniva sul tema facendo valere una sua circolare n.30 del 2015, in cui affermava che anche le donazioni indirette prive di qualsiasi tipo di registrazione avrebbero dovuto pagare l’imposta di registro.

Tale impostazione viene giudicata «imprecisa e incompleta» dalla Cassazione, che nella sentenza n. 7442/2024 cambia le carte in tavola e mette la parola fine alla discussione. In base a questa pronuncia, una donazione indiretta e informale non può essere soggetta ad alcuna imposta di registro proprio perché avvenendo solo tramite un bonifico o la consegna dei soldi nelle mani dellə figlə gli importi non sono registrati ufficialmente all’Agenzia delle Entrate.

A partire da questa sentenza a dover pagare tale imposta di registro saranno solo le donazioni avvenute tramite la redazione di un atto scritto registrato, oppure nel caso di importi superiori al milione di euro, da cui si dovrà detrarre anche l’apposita aliquota del 4%.

Il fisco, quindi, non potrà mettere le mani su un importo di denaro su cui non vi è lo specifico obbligo di registrazione, e sarà in grado di approfondire le dinamiche della donazione e verificarne la regolarità solo nel caso in cui la donazione sia ammessa dal donante o dal ricevente durante un accertamento fiscale, oppure qualora essa abbia un importo superiore ai 180.000 euro, caso in cui l’amministrazione fiscale ha il diritto di controllare la donazione a prescindere da qualsiasi altra circostanza.

Due casi limitati posti proprio per evitare controlli fiscali vessatori da parte dell’amministrazione verso donazioni tra familiari prive di pericolosità e comunque rientranti nella libera disponibilità delle proprie finanze.

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