Diritti

Droghe leggere: quanto è “poco”?

Valutando un ricorso in Appello per la cessione di 100 grammi di hashish, la Cassazione ha stabilito quando cedere droga è un “fatto lieve”
Credit: Girl with red hat/unsplas
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13 dicembre 2022 Aggiornato alle 16:00

Droghe leggere sì o droghe leggere no? Una questione che da anni accende il dibattito pubblico e politico, con la creazione di schieramenti a favore e contro. E in un Paese in cui non esiste una regolamentazione in merito, possono dirsi storici i nuovi limiti della Cassazione che stabilisce quando cedere droga è un fatto lieve.

La faccenda ha inizio con la VI sezione della Cassazione che si trova di fronte alla valutazione di un ricorso di un condannato per il possesso di 100 grammi lordi di hashish al 34% di purezza, al quale la Corte d’Appello non ha riconosciuto la lieve entità.

La legge attuale, regolata dal quinto comma dell’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti, non distingue infatti tra droghe leggere e droghe pensanti, e prevede che il giudice possa condannare a una pena tra i 6 mesi e i 4 anni; in alternativa, se non si fa ricorso al Testo Unico, la pena parte da un minimo di 6 anni e arriva a massimo 20.

I giudici, quindi, trovandosi a dover rispondere spesso alla domanda “quando la cessione di droga può essere considerata un fatto lieve?”, hanno agito per statistiche. In questo senso dunque hanno compiuto una verifica statistica della rilevanza che la giurisprudenza ha dato al dato quantitativo.

Come? Studiando le sentenze dell’ultimo triennio – dal 2020 al 2022 – presso il proprio Ufficio per il Processo, introdotto dalla legge Cartabia a sostegno degli uffici per i compiti di studio.

Arianna Lancia e Flavia Pacella hanno analizzato 398 sentenze di Cassazione sull’argomento, prendendo in riferimento il triennio considerato. Quello che più di tutto è saltato all’occhio, senza comunque eccessivo stupore, è la variabilità delle sentenze.

Nello specifico, sono ci sono state sentenze che hanno fatto rientrare in “lieve entità” soli 0,97 grammi di hashish e altre che hanno ne hanno ammessi 386 di grammi; addirittura alcune sentenze hanno fatto rientrare nel concetto un etto e mezzo di cocaina o un etto di eroina.

Dunque, per trovare dei limiti che esulassero dal solo contesto culturale e dalle esperienze professionali, l’analisi ha raggruppato il numero di sentenze più significativo attorno a una soglia mediana di riconoscimento della lieve entità.

Risultato? Un parametro di massima si attesta, intorno ai 25 grammi lordi di cocaina per una purezza media del 68% che fanno 17 grammi di principio attivo; ai 30 grammi lordi di eroina che a una purezza media del 17% fa 5,1 grammi di principio attivo; 110 grammi lordi di marijuana che al 12% di purezza fa 12,1 grammi di principio attivo e 102 grammi lordi di hashish che alla purezza media del 25% fa 25,5 grammi di principio attivo.

Sulla base di queste statistiche è stato stabilito un limite, per così dire, limite che tuttavia resta un parametro puramente indicativo: esso non solo non può avere alcun effetto vincolante, ma anche perché oltre alla quantità, elemento importante ma non sempre unico protagonista, entrano in gioco altri fattori. Tra questi, per esempio, la purezza della sostanza o il ritrovamento di bilancini o contabilità.

100 grammi di hashish sono dunque rientrati nel valore della soglia, e dunque il caso è stato ricondotto all’ambito del fatto lieve: la sentenza è stata annullata e la pena dovrà essere riformulata.

La speranza è che a partire da qui si possa creare un dibattito sulle droghe leggere e pesanti, sui loro effetti e sull’uso consapevole di alcune di esse. E perché no, magari farlo insieme a una regolamentazione finalmente definita e chiara.

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