Diritti

Persone con disabilità: come funzionano le agevolazioni fiscali per l’acquisto della seconda auto?

Le agevolazioni possono essere applicate per comprare un unico veicolo in quattro anni. Un secondo è possibile solo in caso di furto o cancellazione dal Pra
Credit: Muhd Asyraaf 
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7 aprile 2024 Aggiornato alle 06:30

Le Legge 104 del 1992, come noto, nell’ottica di favorire l’autonomia delle persone con disabilità nella vita quotidiana, ha introdotto tra le altre cose una serie di agevolazioni fiscali per incentivare l’acquisito di veicoli da utilizzare per la loro mobilità.

Nel caso in cui sussistano le condizioni previste dalla citata legge, il soggetto con disabilità - così come il familiare rispetto al quale il soggetto sia fiscalmente a carico - può usufruire dei seguenti benefici: (i) detrazione Irpef pari al 19% del costo sostenuto per l’acquisto del veicolo calcolata su una spesa massima fino a Euro 18.075,99; (ii) Iva con aliquota del 4% sul prezzo d’acquisto anziché al 22% per autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2.000 cc; (iii) esenzione perpetua dal pagamento del bollo; (iv) esonero dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 104 del 1992 possono tuttavia essere applicate all’acquisto di un unico veicolo nell’arco di quattro anni, pertanto i benefici in parola sono fruibili dai predetti soggetti una sola volta ogni in questo arco di tempo.

L’Agenzia delle Entrate tramite una FAQ (frequently asked questions - ovvero domande poste frequentemente) pubblicata nel mese di marzo di quest’anno ha fornito un interessante chiarimento riguardo alla tempistica in questione, in quanto, da un lato, ha confermato che, trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto del veicolo effettuato con le agevolazioni, è possibile usufruire nuovamente della detrazione Irpef e dell’Iva con aliquota ridotta per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo, e, dall’altro, ha aggiunto che per gli acquisti effettuati entro il quadriennio è possibile riottenere i benefici qualora il primo veicolo (acquistato con le agevolazioni) sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico o rubato senza essere ritrovato.

L’Agenzia delle Entrate ha altresì aggiunto che, in caso di cancellazione del veicolo dal PRA, il veicolo stesso deve essere stato destinato alla demolizione, mentre, in caso di furto occorre esibire al concessionario la denuncia e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.

Resta fermo che, a prescindere dalle situazioni individuate dall’Agenzia delle Entrate tramite questa FAQ, è possibile acquistare una seconda auto nel quadriennio nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti due soggetti affetti da disabilità che soddisfino entrambi i requisiti per l’acquisto agevolato ai sensi della Legge 104 del 1992.

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