Diritti

Assistenza disabilità grave: esce di scena (più o meno) il referente unico

Negli anni ci sono stati numerosi interventi riguardo i congedi straordinari e i permessi per assistere una persona con disabilità; l’ultimo, il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105: cosa prevede?
Credit: Annie Spratt   
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17 gennaio 2024 Aggiornato alle 06:30

Il Legislatore, nel corso degli anni, è più volte intervenuto nella delicata materia del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 e dei permessi per assistere un soggetto con disabilità grave di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 con l’obiettivo più o meno esplicito di semplificare le varie disposizioni.

L’ultimo intervento in ordine di tempo è rappresentato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, con il quale il Legislatore ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” per quanto riguarda i permessi, per far sì che possano essere chiesti e ottenuti da una moltitudine di lavoratori per assistere lo stesso soggetto con disabilità grave.

Il Legislatore, tuttavia, ha omesso di apportare una modifica analoga in materia di congedo straordinario, in quanto l’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 continua a prevedere che il congedo straordinario, insieme ai permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave (fatta eccezione per i genitori).

L’Inps con il Messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023 ha cercato quindi di chiarire questo apparente cortocircuito normativo affermando che l’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 deve essere interpretato alla luce della modifica apportata nel 2022 all’art. 33 della Legge n. 104/1992, che, come detto, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, con la conseguenza che a detta dell’Inps risulta ora possibile autorizzare la fruizione sia del congedo straordinario che dei permessi a più lavoratori per assistere lo stesso soggetto con disabilità grave, a patto che ciò avvenga in modo alternato e non negli stessi giorni, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza alla disabilità in situazione di gravità.

In concreto, ciò significa che può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione dei permessi mensili di cui all’art 33 della Legge n. 104/1992 per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità; ovvero, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, potranno essere autorizzate domande per fruire dei permessi mensile per assistere la stessa persona con disabilità in situazione di gravità, purché, in ogni caso, questi benefici non siano fruiti nelle stesse giornate.

Alla luce del chiarimento fornito, a conclusione del messaggio, l’Inps invita le proprie Strutture Territoriali a riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute ma non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti.

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