Diritti

Che cosa prevede la legge per contrastare la violenza sulle donne?

Sabato 9 dicembre è entrato in vigore il provvedimento 168/2023 che introduce misure più severe per combattere gli abusi di genere. Novità per le misure cautelari e di prevenzione e per la richiesta indennizzi
Credit: Göksu Taymaz
Chiara Manetti
Chiara Manetti giornalista
Tempo di lettura 4 min lettura
11 dicembre 2023 Aggiornato alle 15:00

Sabato 9 dicembre 2023 è entrata in vigore la legge 168 del 24 novembre 2023 “per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. Si tratta di un provvedimento composto da 19 articoli, volto soprattutto a prevenire che i cosiddetti “reati spia” - percosse, lesioni personali, violenza sessuale e privata, minaccia grave, atti persecutori, violazione di domicilio - diventino ancora più gravi e sfocino nel femminicidio.

Quello di Giulia Cecchettin, la 22enne assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre 2023, ha mostrato quanto ancora sia necessario agire per contrastare un fenomeno che, secondo l’ultimo report elaborato dal Servizio Analisi Criminale, conta 109 donne uccise fino al 3 dicembre 2023, di cui 90 in ambito familiare o affettivo e 58 assassinate da un partner o un ex partner.

Tra le nuove norme è prevista l’estensione dello strumento dell’ammonimento del Questore, una misura di prevenzione che, come spiega la Polizia di Stato, ha lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, violenza domestica, cyberbullismo, una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale. Si tratta di un avvertimento, rivolto dal Questore alla persona, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza.

Secondo la legge 168/2023 questo strumento potrà essere applicato d’ufficio, cioè senza richiesta della persona offesa, anche ai reati spia di questo tipo di violenze, sia consumate che tentate, previsti dagli articoli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635: percosse, lesioni personali, violenza privata, minaccia grave, atti persecutori, revenge porn, violazione di domicilio e danneggiamento. La pena è aggravata in caso di recidive.

I provvedimenti, spiega il testo, possono essere revocati su richiesta dell’ammonito non prima che siano trascorsi 3 anni dalla loro emissione, a condizione che il soggetto abbia partecipato (con una valutazione positiva) ad appositi percorsi di recupero.

Un’altra delle novità previste dalla legge 168/2023 riguarda le misure di prevenzione personali previste nel Codice antimafia, tra cui la sorveglianza speciale: queste si potranno applicare alle persone indiziate di alcuni reati ricorrenti nei casi di violenza domestica.

Le nuove disposizioni prevedono anche che l’arresto in “flagranza differita”, che si verifica entro 48 ore dal fatto quando una persona non è stata colta in flagrante, ma viene identificata per mezzo di video o fotografie, venga applicato anche a chi viola i provvedimenti di allontanamento e il divieto di avvicinamento e ai casi di maltrattamenti e stalking.

Da sabato scorso, in base ai nuovi provvedimenti, è stata data anche “priorità assoluta” nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi nel caso dei reati di violenza sulle donne e domestica. Riguardo ai processi relativi a reati come violenza sessuale, stalking, revenge porn e maltrattamenti in famiglia, infatti, la legge prevede una sorta di corsia preferenziale.

Sui tempi relativi all’applicazione delle misure cautelari, le nuove disposizioni prevedono che il Pm dovrà chiedere di applicarle entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato e il giudice dovrà adottare l’ordinanza entro 20 giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria.

Ogni tre mesi, inoltre, il Procuratore generale della Repubblica dovrà controllare se questi termini vengano rispettati.

La legge prevede anche delle novità per le vittime di violenza: il termine per la richiesta di indennizzo statale sale da 60 a 120 giorni e non prevede più la necessità di dimostrare di avere provato a ottenere, senza successo, il risarcimento del danno dall’autore del reato nei casi di “omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte di un’unione civile, anche se cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza”.

In base all’articolo 17, inoltre, la vittima o gli aventi diritto che dimostrino di trovarsi in stato di bisogno potranno chiedere allo Stato il pagamento di una provvisionale (una somma di denaro) a titolo di risarcimento anticipato.

Leggi anche
Violenza sulle donne
di Chiara Manetti 5 min lettura
Violenza sulle donne
di Costanza Giannelli 6 min lettura