Ambiente

La ragione sociale di una comunità energetica è questa

L’imminente nascita delle Cer richiederà uno studio approfondito sulle caratteristiche societarie dei soggetti che verranno costituiti
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28 marzo 2024 Aggiornato alle 07:00

Con l’assestamento delle norme necessarie, le comunità energetiche rinnovabili (Cer) potranno finalmente nascere e presentare le loro domande per ottenere incentivi dallo Stato. La disciplina giuridica è in vigore ormai dal 24 febbraio 2024 ed è tale per cui porterà il sistema verso la forma dell’impresa sociale. Ecco perché.

La richiesta per l’accesso al servizio per “l’autoconsumo diffuso” e per i conseguenti contributi potrà essere inviata a partire dall’8 aprile attraverso la piattaforma web del Gestore dei servizi energetici (Gse), naturalmente rispettando tutti i requisiti.

Gli aiuti statali a disposizione, sempre gestiti ed erogati dal Gse, sono di tre tipologie differenti. La prima è la ventennale tariffa incentivante - o “premio” - sulla base dell’energia condivisa, dal valore totale di 3,5 miliardi di euro. Poi c’è il contributo di valorizzazione sulla base dell’energia autoconsumata - detto anche contributo Arera -, che non ha scadenze né termini di durata.

Infine arriva il contributo a fondo perduto - o misura Pnnr -, del valore complessivo pari a 2,2 miliardi di euro, a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Quest’ultimo finanziamento infatti, invece che a tutta la Cer, può essere corrisposto anche soltanto al soggetto membro che ha sostenuto i relativi investimenti economici.

Per costituire e poi gestire le comunità energetiche sotto questi punti di vista, sarà probabilmente molto utile rivolgersi a un notaio, per almeno due ordini di motivazioni: in primo luogo la sua figura tenderà a garantire il rispetto delle normative e in secondo permetterà ai componenti del soggetto di non rispondere illimitatamente per le obbligazioni della Cer.

Quest’ultimo punto si concretizza proprio tramite la creazione, con un atto pubblico, di una società con personalità giuridica, di un’associazione riconosciuta o di una fondazione. Intanto la Commissione studi d’impresa del Consiglio nazionale del Notariato il 20 marzo ha approvato uno studio ad hoc intitolato Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo.

Il documento rappresenta anche l’occasione per cercare le risposte ad alcune domande che gli operatori del settore e i soggetti interessati si pongono con insistenza. In particolare si è affermata l’esigenza di capire quali forme giuridiche sono utilizzabili per costituire una comunità energetica e quali norme negoziali, quali statuti e quali regolamenti sono compatibili con la disciplina delle Cer che richiedono gli incentivi.

Il nodo essenzialmente sta nel divieto di “perseguire in via principale o esclusiva lo scopo lucrativo”: la Cer quindi non potrà essere né una società semplice, né in nome collettivo, né in accomandita semplice, né a responsabilità limitata o per azioni. E nemmeno di tipo benefit.

Sarebbe possibile scegliere una di queste forme solamente se, al contempo, si rispettasse la disciplina dell’impesa sociale. Una forma corretta potrebbe essere dunque la cooperativa a mutualità prevalente, l’associazione o la fondazione. La scelta migliore dovrà essere fatta considerando il numero e il tipo di membri della Cer, il territorio, gli obiettivi, le attività e le caratteristiche economico-aziendali.

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