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Che cos’è l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa?

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29 maggio 2023 Aggiornato alle 13:00

Buongiorno e ben trovati, chiedo scusa in prima persona per non aver aggiornato costantemente questa rubrica, ma si sa nei mesi di aprile e maggio gli studi professionali sono intasati di adempimenti e a volte è difficile anche trovare uno piccolo spazio da dedicare a qualsiasi argomento che sia diverso dalle attività “quotidiane” di studio!

Spero di ritrovarvi numerosi!

Ricominciamo questa volta con una misura dedicata a tutti quei lavoratori autonomi che hanno subito dei cali di reddito tra un anno e l’altro. Si chiama Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro).

È stata una misura sperimentale nata e valida per il triennio 2021-2023 a favore di tutti quei lavoratori autonomi titolari di partita Iva che non hanno avuto una continuità reddituale operativa e che hanno subito un calo di reddito.

Questo tipo di indennità è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2021, dalla L. 178/2020, Art. 1 C. 386-400, ed è erogata, per sei mensilità, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Chi può averne accesso? Tutti i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano in modo professionale e abituale una attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

A quanto ammonta l’indennità? Per sapere a quanto ammonta l’importo dell’aiuto questo va calcolato avendo come base l’ultimo reddito certificato da Agenzia delle Entrate e trasmesso da quest’ultima all’Inps al momento di presentazione della domanda.

L’indennità quindi è pari al 25%, riconosciuta per un semestre, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato e non comporta accredita di contribuzione figurativa tantomeno concorre alla formazione del reddito.

Per esempio, se l’ultimo reddito annuo certificato è pari a 8.000 euro, l’importo verrà diviso per 2 moltiplicato per 25% (Esempio: 8.000/2 = 4.000 – successivamente si moltiplica 4.000 per il 25% e abbiamo un sussidio di 1.000 euro).

Il limite minimo dell’indennità, però, non può essere inferiore ai 254,75 euro e non superiore a 815,20 euro, quindi se si verificasse la situazione di cui all’esempio l’importo percepito sarà l’importo massimo di 815,20 euro mensili.

Se la dichiarazione dei redditi, degli ultimi 4 anni (2018-2019-2020-2021) precedenti non è certificata da Agenzia delle Entrate all’anno di presentazione della domanda di Iscro, la domanda non potrà essere accolta.

Nel momento in cui verrà erogata l’indennità il percettore sarà accompagnato alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. I criteri e le modalità di definizione dei percorsi e il loro finanziamento verranno adottati con apposito decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro provvederà al monitoraggio della partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità Iscro.

Quali sono i requisiti? I requisiti sono stati stabiliti con una circolare dell’Inps (Circ. n. 94/2021), e sono (Fonte del dato Inps – Circolari):

· non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

· non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;

· avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;

· avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente (il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione nell’anno 2023 è pari a 8.972,04 euro, così come indicato nella Circolare Inps n. 14 del 3 febbraio 2023);

· essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

· essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La richiesta potrà essere inviata a partire dall’8 maggio 2023 fino al 31 ottobre 2023, ma può essere inoltrata solo da coloro che o non hanno presentato la domanda nel 2021 o nel 2022, oppure coloro che l’hanno presentata nel periodo 2021/2022, ma che si sono visti respingere o revocare la domanda.

Chi invece ha già fatto domanda ed ha percepito il “sostegno” non potrà ripresentarla.

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