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Proroga e aggiustamenti del Superbonus 110%: ci sono novità

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3 aprile 2023 Aggiornato alle 13:00

Quali sono le novità rilevanti che con molta probabilità arriveranno dopo che il Senato avrà approvato i provvedimenti circa il Superbonus?

Anzitutto pare verrà prorogato il termine del 31 marzo 2023 per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, infatti questi immobili, a condizione che entro il 30 settembre 2022 abbiano visto completato il 30% dei lavori complessivi potranno utilizzare l’aliquota del 110% anche sulle spese sostenute entro il 30 settembre 2023.

Un’altra novità di rilievo che contribuirà a sbloccare le cessioni riguarda l’esclusione della responsabilità solidale dei cessionari, questa esclusione opererà grazie a una serie di specificazioni che riguardano i documenti da conservare ma soprattutto grazie, alla previsione dell’ente impositore quale soggetto sul quale grava l’onere della prova del dolo o della colpa grave dell’eventuale cessionario che dovesse essere coinvolto in casi di frode fiscale.

Viene anche modificato il sistema delle eccezioni per l’utilizzo del meccanismo di cessione di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.

Le novità riguardano alcune tipologie di interventi ai quali non si applica il divieto (superamento ed eliminazione di barriere architettoniche) come anche, tutti quegli interventi superbonus che presentavano determinate caratteristiche prima del 17 febbraio 2023 (approvazioni delibere condominiali, presentazione CILAS etc…).

La novità probabilmente più rilevante che vedremo nella riformulazione normativa riguarda la possibilità di fruire della detrazione in 10 anni delle spese sostenute nel 2022. Questo tipo di opzione è da considerarsi irrevocabile e verrà esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Questa riformulazione dovrebbe consentire ai beneficiari del Superbonus che non sono riusciti a cedere il credito maturato per spese sostenute nel 2022 di portarle in detrazione con una ripartizione di 10 rate annuali di pari importo.

Qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, il contribuente che non volesse portare in detrazione le spese fruendo della ripartizione in 10 anni, potrà comunicare l’opzione di cessione del credito con le modalità previste nella c.d. “remissione in bonis”, a condizione che la cessione sia in favore di intermediari bancari, assicurativi o finanziari. In questo caso la scadenza per la cessione che sarebbe formalmente trascorsa (31 marzo 2023) potrà essere posticipata a Novembre pagando 250 euro all’amministrazione finanziaria.

Non di minore importanza sono le interpretazioni relativamente ad alcuni aspetti controversi che avevano confuso gli operatori del settore tra i quali segnaliamo i chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità previsto dalle norme, queste si interpretano nel senso che, ai fini di detta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce mera facoltà e non un obbligo ostativo alla possibilità di vedere detratte le spese per il visto.

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