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Detrazione spese eliminazione barriere architettoniche: tutto ciò che c’è da sapere

Siamo tutti alle prese con le Dichiarazioni dei Redditi e, come di consueto, ogni cittadino si pone le più svariate domande su cosa si può detrarre e cosa no!

Questa settimana ci occupiamo della possibilità di detrarre le spese che vengono sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici che già esistono.

Ebbene, la Legge di Bilancio 2022, legge che fornisce indicazioni riguardo le regole fiscali, tra cui cosa è ammesso in detrazione e cosa no, nella Dichiarazione dei Redditi Modello 2023, Anno d’Imposta 2022, rinnova la possibilità di detrarre dall’Imposta Lorda (fino a capienza delle trattenute) tutte le spese documentate volte al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche che rendono la vita impossibile alle persone con disabilità.

Questa agevolazione si aggiunge allo sgravio del 50% per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche normalmente previste dall’Art. 16/Bis, comma 1, lettera e) del TUIR e al Superbonus di cui all’art. 119, c. 2 e 4, del Decreto Rilancio, differenziandosi per il fatto che questo tipo di spese non è vincolato a interventi trainanti.

La Legga di Bilancio 2023 inoltre ha prorogato questa misura fino al 2025!

C’è da dire che per tutti quei lavori che sono stati avviati dal 28 maggio 2022 e che hanno un importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

La detrazione spettante va portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e nei 4 anni successivi. In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese, e non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile, perché chi ha sostenuto le spese, seppure cambia residenza, potrà continuare a utilizzare le rate rimanenti e non usufruite.

La detrazione si può perdere se nel contratto di affidamento non è fatto riferimento al tipo di contratto collettivo nazionale attuato, ma non si perde se non è fatta menzione nelle singole fatture.

Chi può usufruire delle detrazioni?

Potranno usufruire della Detrazione tutte le Persone Fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti, e tutti quei soggetti che conseguono reddito di impresa purché sia assoggettato a IRPEF e non sia un reddito sottoposto a imposta sostitutiva o tassazione separata.

Quali sono i limiti di detraibilità?

l limite della detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta nei limiti di:

- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Quali sono gli interventi ammessi?

Si tratta di interventi che riguardano sia le singole unità immobiliari sia le parti comuni, finalizzati all’eliminazione delle barriere e/o sostituzione degli impianti che a esempio si riferiscono a:

· sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);

· rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);

· rifacimento di scale e ascensori;

· inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

In alternativa alla Detrazione, i beneficiari di dette detrazioni possono ottenere uno sconto fino a un importo massimo pari alla spesa anticipata dal fornitore che a sua volta recupererà come credito di imposta, oppure possono optare per la cessione del credito.

Quali sono i documenti necessari?

Si riepiloga un elenco di documenti da controllare e conservare:

- fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;

- autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;

- dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta;

- in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;

- documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

È chiaro a tutti che non parliamo mai di modalità e regole che hanno una continuità, per cui è fondamentale, ogni volta che si debbano iniziare i lavori e che si voglia accedere alle agevolazioni, anticipare e programmare le attività di raccolta informazioni e documenti, aggiornate al momento dell’intervento!

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