Ieri, giovedì 15 giugno, èentrato in vigore il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti(Rentri); prenderà il posto delSistrima il vecchio registro e formulario continueranno a essere utilizzati fino al 15 dicembre 2024. Il decreto attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ad aprile, arriva dopo un periodo di sperimentazione condotto da diversi enti interessati: dall’Albo nazionale dei gestori ambientali al Ministero dell’Ambiente, fino aUnioncamere, insieme ad associazioni di categoria e imprese. Le principali novità Un importante cambiamento è ilridotto costo dei diritti di segreteria e dei contributi annuali, così come la valorizzazione del ruolo dell’Albo dei gestori. IlRentri, poi, introduce unnuovo modello di gestione, tutto digitale, che consente alle imprese diadempiere agli obblighi di tracciabilità, previsti per i rifiuti dalCodice ambientale. Si tratta di una novità che permetterà diridurre gli oneri burocraticie una compilazione più veloce, oltre a garantire omogeneità e fruibilità dei dati. Tutte queste informazioni, poi, confluiscono in un unico registro centrale. IlRegistro, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, utilizza la piattaforma telematica dell’Albo gestori, interconnessa con la rete elle Camere di commercio. Ci sono2 sezioni: la prima è quellaanagraficadegli iscritti che contiene, tra le altre cose, anche le varie autorizzazioni; la seconda è quella dellatracciabilità, che contiene i dati di registri e formulari. Nel complesso, dunque, il nuovo decreto ministeriale, riguardamodelli e formati del registro cronologico e del formulario e le modalità di compilazione, vidimazione e tenuta; lemodalità di iscrizione e relativi adempimenti, per obbligati e volontari; lenuove regole sul funzionamento, che riguardano anche le modalità di trasmissione dei dati e la loro condivisione tra Registro eIspra, affinché siano inseriti nel Catastorifiuti. Infine, riguarda anche le modalità di coordinamento tra ilMud– Modello unico di dichiarazione ambientale e quanto trasmesso alRentri. I termini per l’iscrizione Entro quando i soggetti obbligati saranno tenuti aiscriversial nuovo Registro? La risposta si rintraccia nell’articolo 13, che indica i termini per l’iscrizione suddivisi per classi di utenti. Dal 15 dicembre2024edentro i 60 giorni successiviè il termine di scadenza perenti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, con più di 50 dipendenti, e per tutti i soggetti diversi da produttori iniziali, inclusi i delegati delle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale. Ancora, in questa prima fascia rientrano le società di servizi di diretta emanazione e i produttori iniziali di rifiuti iscritti all’Albo in categoria 2-bis e che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali quando obbligati come produttori. Dal 15 giugno2025ed entro i 60 giorni successiviè il termine per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti. Infine,dal 15 dicembre 2025 ed entro i 60 giorni successiviè la data che riguarda i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 135/2018. Potranno iscriversi volontariamente anche i soggetti non obbligati.
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