Diritti

Disabilità: come funziona l’acquisto di sussidi tecnici o informatici con Iva agevolata

Come specifica l’Agenzia delle Entrate i soggetti con disabilità possono comprare questi dispositivi usufruendo di un’aliquota al 4%. Ecco tutte le altre cose da sapere e come procedere
Credit: Cottonbro
Tempo di lettura 4 min lettura
3 giugno 2023 Aggiornato alle 06:30

L’acquisto con applicazione dell’Iva con l’aliquota agevolata del 4% sui sussidi tecnici o informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti disabili menzionati nell’art. 3 della L. n. 104/1992 costituisce ormai ius receptum, trattandosi di un sussidio introdotto parecchi anni fa con l’art. 2, comma 9, del DL n. 669/1996, mediante il quale venne esteso il novero dei prodotti acquistabili con la possibilità di usufruire dell’agevolazione in parola, in quanto inizialmente il DL n. 202/1989 aveva previsto che l’Iva agevolata fosse fruibili soltanto per “gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti”.

Ragionando in termini pratici nell’agevolazione in parola rientrano le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità come telefoni, smartphone, computer, modem, sia le apparecchiature e i dispositivi appositamente fabbricati per rispondere alle esigenze dei soggetti disabili, fermo restando che in ogni caso deve trattarsi di sussidi che verranno utilizzati a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, dell’udito o del linguaggio.

Il Ministero dell’economia e delle finanze con il DM del 14 marzo 1998 ha poi specifico che i soggetti disabili intenzionati ad avvalersi dell’Iva agevolata - in sede di acquisto del sussidio tecnico o informatico - devono produrre al rivenditore del bene copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Azienda sanitaria locale o dalla Commissione medica integrata attestante il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente.

Rispetto a questo quadro normativo l’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 282 del 4 aprile 2023 ha aggiunto un paio di nuovi tasselli di cui in futuro dovranno tenere conto sia i soggetti disabili intenzionati ad avvalersi dell’Iva agevolata sia i soggetti cessionari dei sussidi tecnici o informatici.

In primo luogo, ha puntualizzato che la normativa di riferimento non contiene un’espressa limitazione del numero di sussidi tecnici o informatici che un singolo cliente può acquistare pure a distanza di un ridotto lasso di tempo.

In secondo luogo, l’Agenzia ha puntualizzato che la necessità dell’attestazione del collegamento funzionale tra la menomazione e lo specifico sussidio tecnico o informatico preposto ’‘ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio’’ vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che ’‘per vocazione’’ possono essere utilizzati esclusivamente da un soggetto affetto da menomazioni funzionali permanenti.

Infine l’Agenzia ha rammentato che la ricorrenza dell’invalidità funzionale permanente e lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico o informatico richiede valutazioni non effettuabili né dall’Amministrazione finanziaria né dal rivenditore del bene, risultando demandate ai soggetti a ciò istituzionalmente preposti, vale a dire le aziende sanitarie locali, le commissioni mediche integrate o i medici specialisti.

Leggi anche