Caregiver: buone notizie per permessi e congedi straordinari

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- Di cosa si tratta?
Il Legislatore italiano, recependo le indicazioni date dal Legislatore europeo con la Direttiva (Ue) 2019/1158, con il D.Lgs. n. 105/2022 ha in parte svecchiato la materia dei permessi (di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992) e dei congedi straordinari (di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001), con l’obiettivo di migliorare l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Alla normativa di primo livello ha fatto subito seguito il Messaggio dell’Inps n. 3096/2022 con il quale sono state definite nuove indicazioni operative per usufruire delle misure, che rappresentano senz’altro buone notizie per i destinatari di questa normativa.
Di cosa si tratta?
Per quanto riguarda i permessi (di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992), il D.Lgs. n. 105/2022 ha incluso nella categoria dei beneficiari le parti dell’unione civile e i conviventi, novità peraltro più di forma che di sostanza, dal momento che da tempo la giurisprudenza aveva esteso a questi soggetti il diritto di usufruire del permesso in questione.
Una novità vera e propria è invece rappresentata dal chiarimento dell’Inps (con il Messaggio n. 3096/2022) secondo cui i 3 giorni di permesso possono essere suddivisi fra più soggetti aventi diritto rispetto alla stessa persona da assistere, aumentando così la flessibilità delle modalità di fruizione.
Per quanto riguarda i congedi straordinari (di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001), il D.Lgs. n. 105/2022 ha esteso il beneficio ai conviventi della persona con disabilità. Quindi, i soggetti che ora possono accedere a questo beneficio sono, in ordine: il coniuge convivente e/o la parte dell’unione civile convivente e/o il convivente di fatto; il padre o la madre; i figli conviventi; i fratelli o le sorelle conviventi; i parenti o altre persone vicine entro il terzo grado conviventi.
Sempre l’Inps, con il Messaggio n. 3096/2022, ha precisato che il convivente, per dare prova della convivenza stessa con la persona disabile da assistere, deve semplicemente produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR 445/2000.
È importante ricordare che, stando alla circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2012, il requisito della convivenza è soddisfatto non solo quando risulta la stessa residenza anagrafica, ma anche quando la dimora del lavoratore e del familiare da assistere sono nello stesso stabile seppur non nello stesso appartamento, così come quando il lavoratore è iscritto nello schedario della popolazione temporanea presso il Comune di riferimento.
