Pene più dure per i crimini ambientali

 

La legge 137/2023, entrata in vigore da poco più di un mese, inizia a produrre i suoi primi effetti neiComuni italiani. La nuova leggeprevedeuninasprimentodegli importi delleammendein situazioni come gliincendi boschivie idisastri ambientali nelle zone protette.Secondo la misura, inoltre, chiunque si renda responsabile dell’abbandono di rifiutiè punito con unamulta da mille a 10.000 euro: in precedenza, si prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. La pena poi aumenta fino al doppio se l’abbandono riguardarifiuti pericolosi. Un esempio lampante dell’applicazione di questi provvedimenti viene dal Comune diSanta Croce Camerinaa Ragusa, in Sicilia, dovel’ammendapassa da amministrativa a penale in caso di abbandono dirifiuti«da parte di chi non è titolare di imprese o responsabile di enti». A comunicarlo ai residenti è direttamenteilSindaco Peppe Dimartino: «Non possiamo che plaudire a un simile inasprimento della legge dal momento che va in tendenza con la battaglia che abbiamo intrapreso sin dal nostro insediamento nei confronti di chi continua ad avere l’abitudine, assolutamente incivile, diabbandonare i rifiuti per strada». «Nei prossimi giorni – annuncia l’assessore all’ambienteFrancesco Dimartino -Avremo unalocalizzazione aggiornatadi tuttele micro-discarichedel territorio in modo da avviare un’opera dibonifica ambientalecostante e ancora più efficiente». Nel frattempo arriva anche un verdetto dellaCassazionea dare unastretta alla cattiva gestione dello smaltimento. Il caso in questione riguarda la vendita dirifiuti tessili non igienizzati.La decisione dei giudici in primo grado e in appello è stata ora confermata dalla Corte: quei rifiuti fanno scattareil delitto di traffico illecito. Con la sentenza numero 42241 del 17 ottobre 2023, la terza sezione penale dellaCassazioneha riaffermato un principio cardine delle normative sullagestione dei rifiuti: quelli di tipotessileche non sono stati sottoposti a trattamenti di selezione, separazione e igienizzazione non possono essere consideratimaterie prime secondarie, bensì continuano semplicemente a essererifiuti. La “trasformazione” infatti implica obbligatoriamente il trattamento igienico. Quindi la commercializzazione deirifiuti tessili non igienizzatipermette di configurare la fattispecie delreato di traffico illecito, superando l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative, che rappresenterebbe una mancanza meno grave dal punto di vista giudiziario. D’altra parte in generale le città del nostro Paese sono spesso alle prese con le difficoltà legate allaraccolta dei rifiuti. Il caso paradigmatico è quello diRomacon i suoi problemi di spazzatura.CommentandoaLa Svoltal’emergenza nella Capitale, l’ex segretario nazionale e presidente di LegambienteChicco Testaha proposto di affidare alcuni quartieri a operatori privati.