Violenza di genere: cosa prevede la direttiva europea?

Violenza di genere: cosa prevede la direttiva europea?

 

L’8 marzo 2022 laCommissione europeaha presentato al Consiglio e al Parlamento la proposta di unadirettivaper il contrastoe laprevenzione della violenza contro le donnee laviolenza domesticanegli Stati dell’Unione. A giugno di quest’anno ilParlamentoeuropeo havotato la propostaemendata, che è stata approvata con unamaggioranzaschiacciante di71 voti favorevolisu 83. Un successo però oscurato dallareazione negativa del Consiglio europeo, l’organo composto dai capi di Stato e di Governo dei Paesi membri che ha il compito di definire le priorità e gli indirizzi politici generali dell’Unione. Che cosa prevede la proposta? L’obiettivo della direttiva è offrire una cornice legislativa perconsentire agli Stati membri di prevenire e combatterein modo efficace laviolenza contro le donnee laviolenza domestica,esplicitamente dichiarate come violazioni dei diritti fondamentali di libertà, sicurezza e non discriminazione. Vediamo i punti essenziali, e più innovativi, della proposta 1.I comportamenti criminalizzati. La proposta iniziale della Commissione includeva tra i comportamenti da intendersi come criminali nel quadro legislativo europeo lostupro, il femminicidio, lemutilazioni genitali femminili, l’aborto forzato, la condivisione non consensuale di contenuti intimi(anche se manipolati digitalmente), lostalking, lemolestiee la violenza (o il suo incitamento)online. A queste il Parlamento ha voluto aggiungere: mutilazioni genitali su persone intersex, ovvero qualsiasi operazione chirurgica non vitale e non necessaria che abbia lo scopo di allineare i caratteri sessuali di una persona intersessuale alla nascita a quelli tipicamente considerati maschili o femminili; la sterilizzazione forzata; il matrimonio infantile e/o forzato; le molestie sul luogo di lavoro; l’invio non richiesto di materiale sessualmente esplicito; la violenza da parte del o della partner; lo sfruttamento sessuale; l’impedimento o il tentato impedimento all’interruzione volontaria di gravidanza. 2.Speciale supporto alle survivor e ai loro figli e figlie. Secondo la direttiva è fondamentale mettere a punto speciali misure di supporto per i bambini e le bambine che assistono a episodi di violenza contro le donne o violenza domestica, riconoscendo il trauma emotivo e psicologico che ne deriva. Gli Stati dovranno quindirinforzare, aumentare e/o implementare adeguate strutture di supportosia psicologico che medico per lesurvivore per i figli e le figlie in modo che le reti di aiuto siano immediatamente accessibili e disponibili in caso di bisogno. 3.La definizione di stupro. La proposta adotta una definizione di stupro basata sul concetto di consenso, prendendo atto del fatto ormai sempre più evidente che “spesso in uno stupro non è coinvolta né la violenza né l’uso della forza”. Da questo punto di vista secondo la legge è da considerarsi stuproqualsiasi forma di penetrazione per la quale non è stato espresso esplicito consenso, inclusa quella tra partner o coniugi. Il consenso inoltre deve essere espresso nelle diverse situazioni, deve poter essere ritirato in qualsiasi momento e non deve essere considerato valido per situazioni future. Il consensodeve sempre essere dato un modo libero e volontario;ogni atto sessuale compiuto in condizioni nelle quali non c’è possibilità di scelta e autodeterminazione è da considerarsi non consensuale.Questo include situazioni in cui la vittima è solo l’effetto di sostanze, situazioni di squilibrio di potere e/o dipendenza economica. 4.Inasprimento delle pene. Il Parlamento europeo, pur prendendo atto che molti degli Stati membri, nel quadro delle direttive europee sulla parità di genere, si sono dotati di legislazioni contro le molestie sessuali, sottolinea come questi provvedimenti non si siano rivelati efficaci per contrastare il fenomeno. Viene quindi proposto di inasprire le pene per le molestie sessuali, inserendole nel quadro deidiritto penale. 5.Limitazione della vittimizzazione secondaria. Il Parlamento europeo riconosce che nei casi di violenza contro le donne e di violenza domestica le survivor che decidono di denunciare sono più a rischio di ritorsioni e di vittimizzazione secondaria rispetto alle vittime di altri reati, essendo spesso coinvolte affettivamente o conviventi con i perpetratori dei crimini in questione. È dunque necessario che gli Stati membri garantiscano l’incolumità e la sicurezza di chi denuncia, garantendo spazi sicuri e contemplando anche la possibilità di raccogliere denunce online (con adeguati livelli di sicurezza) o attraverso terze parti, velocizzando indagini e processi e, se necessario, utilizzando ordini restrittivi, arresti e detenzioni preventivi. 6.Protezione della dignità delle survivor. Il Parlamento riconosce il rinforzo di stereotipi dannosi che deriva dall’utilizzo di dettagli della vita privata delle survivor in processuale con lo scopo di minarne la credibilità e mettere alla prova l’assenza di consenso. Pertanto è fatto divieto, durante le indagini o il processo, diutilizzare come prove comportamenti sessuali passati, preferenze sessuali e i vestiti indossati. 7.Riconoscimento dell’intersezionalità. La proposta prevede il pieno riconoscimento delle diverse intersezioni nell’esperienza della violenza e della discriminazione, tenendo conto della situazione socio economica della survivor, la fascia d’età e l’appartenenza a minoranze rispetto alle preferenze sessuali e l’orientamento di genere. Un intero articolo della proposta è dedicato alle donne con disabilità, riconoscendo la difficoltà di accesso all’iter di denuncia spesso dovuta a barriere fisiche, standard e politiche inadeguate, scarsa informazione e la tendenza a escludere lepersone con disabilitàdalle decisioni che riguardano le loro vite. L’oggetto del contendere Nonostante il voto quasi unanime di giugno,la direttiva è bloccata in fase di negoziazione inter istituzionaledopo che ilConsiglio europeosi è espressonegativamente sulla definizione di stupro basato sul consenso. Sono infatti solo 15 gli Stati membri che concordano con questa definizione, mentre gli altri (inclusa l’Italia) definiscono legalmente unatto sessuale come stupro solo in caso di violenza fisica, coercizione e/o minaccia. Tra i membri del Consiglio europeo che si sono opposti alla definizione sulla base del concetto di consenso ci sono i due pesi massimi Francia e Germania. SecondoIrene Rosales, dellaEuropean women’s lobby, gli Stati hanno paura che cedere potere all’Unione su questioni tecnicamente di competenza nazionale, come la definizione dei reati nei codici penali, possa creare un precedente per il futuro. Ma mentre le istituzioni europee giocano al braccio di ferro in Europa avvengono 7 femminicidi al giorno, e 1 donna su 5 può affermare di aver subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale da parte del proprio partner. Sembra dunque che ancora una volta la sicurezza e il benessere delle donne passerà in secondo piano a favore dei giochi di potere di un mondo quasi completamente maschile, nonostante diventi ogni giorno più evidente la necessità di un’azione rapida e radicale.