Disabilità: come funziona l’acquisto di sussidi tecnici o informatici con Iva agevolata

L’acquisto con applicazione dell’Iva con l’aliquota agevolata del 4% sui sussidi tecnici o informaticivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti disabili menzionati nell’art. 3 della L. n. 104/1992 costituisce ormaiius receptum, trattandosi di unsussidio introdotto parecchi anni fa con l’art. 2, comma 9, del DL n. 669/1996, mediante il quale venne esteso il novero dei prodotti acquistabili con la possibilità di usufruire dell’agevolazione in parola, in quanto inizialmente il DL n. 202/1989 aveva previsto che l’Iva agevolata fosse fruibili soltanto per “gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti”. Ragionando in termini praticinell’agevolazione in parola rientrano le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatichesia di comune reperibilitàcome telefoni,smartphone, computer, modem, sia leapparecchiature e i dispositivi appositamente fabbricati per rispondere alle esigenze dei soggetti disabili, fermo restando che in ogni caso deve trattarsi di sussidi che verranno utilizzati a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, dell’udito o del linguaggio. Il Ministero dell’economia e delle finanze con il DM del 14 marzo 1998 ha poi specifico che i soggettidisabiliintenzionati ad avvalersi dell’Iva agevolata – in sede di acquisto del sussidio tecnico o informatico – devonoprodurre al rivenditore del bene copia del certificato attestante l’invaliditàfunzionale permanente rilasciato dall’Azienda sanitaria locale o dalla Commissione medica integrata attestante il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente. Rispetto a questo quadro normativol’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 282 del 4 aprile 2023 ha aggiunto un paio di nuovi tassellidi cui in futuro dovranno tenere conto sia i soggetti disabili intenzionati ad avvalersi dell’Iva agevolata sia i soggetti cessionari dei sussidi tecnici o informatici. In primo luogo, ha puntualizzato chela normativa di riferimentonon contiene un’espressa limitazione del numero di sussidi tecnici o informatici che un singolo cliente può acquistarepure a distanza di un ridotto lasso di tempo. In secondo luogo, l’Agenzia ha puntualizzatoche la necessità dell’attestazione del collegamento funzionale tra la menomazione e lo specifico sussidio tecnico o informatico preposto’‘ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio’’vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che ’‘per vocazione’’ possono essere utilizzati esclusivamente da un soggetto affetto da menomazioni funzionali permanenti. Infine l’Agenzia ha rammentato che la ricorrenza dell’invalidità funzionale permanente e lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico o informatico richiede valutazioni non effettuabili né dall’Amministrazione finanziaria né dal rivenditore del bene, risultando demandate ai soggetti a ciò istituzionalmente preposti, vale a dire le aziende sanitarie locali, le commissioni mediche integrate o i medici specialisti.