Caregiver: buone notizie per permessi e congedi straordinari
IlLegislatore italiano, recependo le indicazioni date dal Legislatore europeo con la Direttiva (Ue) 2019/1158, con il D.Lgs. n. 105/2022 ha in parte svecchiato la materia deipermessi(di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992) e deicongedi straordinari(di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001), con l’obiettivo dimigliorare l’equilibrio tra attività professionale e vita familiareper i genitori e i prestatori diassistenza. Alla normativa di primo livello ha fatto subito seguito il Messaggio dell’Inps n. 3096/2022 con il quale sono state definite nuove indicazioni operative per usufruire delle misure, che rappresentano senz’altro buone notizie per i destinatari di questa normativa. Di cosa si tratta? Per quanto riguarda ipermessi(di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992), il D.Lgs. n. 105/2022 haincluso nella categoriadei beneficiari le parti dell’unione civile e i conviventi,novità peraltro più di forma che di sostanza, dal momento che da tempo la giurisprudenza aveva esteso a questi soggetti il diritto di usufruire del permesso in questione. Una novità vera e propria è invece rappresentata dal chiarimento dell’Inps (con il Messaggio n. 3096/2022) secondo cuii 3 giorni di permesso possono essere suddivisi fra più soggetti aventi dirittorispetto alla stessa persona da assistere,aumentando così la flessibilità delle modalità di fruizione. Per quanto riguarda icongedi straordinari(di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001), il D.Lgs. n. 105/2022 haesteso il beneficio ai conviventidella persona con disabilità. Quindi, i soggetti che ora possono accedere a questo beneficio sono, in ordine: il coniuge convivente e/o la parte dell’unione civile convivente e/o il convivente di fatto; il padre o la madre; i figli conviventi; i fratelli o le sorelle conviventi; i parenti o altre persone vicine entro il terzo grado conviventi. Sempre l’Inps, con il Messaggio n. 3096/2022, ha precisato che il convivente, perdare prova della convivenza stessacon la persona disabile da assistere, deve semplicemente produrre unadichiarazione sostitutiva dicertificazioneex art. 46 del DPR 445/2000. È importante ricordare che, stando alla circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2012, ilrequisito dellaconvivenzaè soddisfattonon solo quando risulta la stessa residenza anagrafica, ma anche quando la dimora del lavoratore e del familiare da assistere sono nello stesso stabile seppur non nello stesso appartamento, così come quando il lavoratore è iscritto nello schedario della popolazione temporanea presso il Comune di riferimento.