Assistenza disabilità grave: esce di scena (più o meno) il referente unico

 

Il Legislatore, nel corso degli anni, è più volte intervenuto nella delicata materia delcongedo straordinariodi cui all’art. 42, comma 5, delDecreto Legislativo n. 151/2001e dei permessi per assistere unsoggetto con disabilità gravedi cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 con l’obiettivo più o meno esplicito disemplificare le varie disposizioni. L’ultimo intervento in ordine di tempo è rappresentato dalDecreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, con il quale il Legislatore haeliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”per quanto riguarda ipermessi,per far sì che possano essere chiesti e ottenuti da una moltitudine di lavoratori per assistere lo stesso soggetto con disabilità grave. Il Legislatore, tuttavia, ha omesso di apportare una modifica analoga in materia di congedo straordinario, in quanto l’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 continua a prevedere che ilcongedo straordinario,insieme ai permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave (fatta eccezione per i genitori). L’Inpscon il Messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023 ha cercato quindi di chiarire questo apparente cortocircuito normativo affermando che l’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 deve essereinterpretato alla luce della modifica apportata nel 2022all’art. 33 della Legge n. 104/1992, che, come detto, per i relativi permessi, haeliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”,con la conseguenza che a detta dell’Inpsrisulta ora possibile autorizzare lafruizione sia del congedo straordinario che dei permessi a più lavoratoriper assistere lo stesso soggetto condisabilitàgrave, a patto che ciò avvenga in modo alternato e non negli stessi giorni, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza alla disabilità in situazione di gravità. In concreto, ciò significa chepuò essere accolta una domanda di congedo straordinariorelativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione dei permessi mensili di cui all’art 33 della Legge n. 104/1992 per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità; ovvero, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, potranno essere autorizzatedomande per fruire dei permessi mensileper assistere la stessa persona condisabilitàin situazione di gravità, purché, in ogni caso, questi benefici non siano fruiti nelle stesse giornate. Alla luce del chiarimento fornito, a conclusione del messaggio, l’Inpsinvita le proprie Strutture Territoriali a riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute ma non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti.