La riforma del CSM spiegata facile

La riforma del CSM spiegata facile

 

Il 19 aprile la Commissione Giustizia della Cameraha concluso l’esame del disegno di legge – messo a punto dal governo su delega del Parlamento – perristrutturare l’ordinamento giudiziario in generale,ma soprattutto il procedimento dicostituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), l’organo di autogoverno delle toghe. La riforma, approvata ieri alla Camera e ora al vaglio in Senato, si pone l’obiettivo di“spoliticizzare”edisincentivare il fenomeno delle spartizioni delle nomine, e si è resa necessaria anche a seguito dialcuni gravi scandaliche hanno coinvolto gli esponenti della magistratura negli ultimi anni. Cosa fa il CSM La funzione principale del CSM, infatti, è quella digarantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Come? Adottando tutte le scelte che riguardano lavita professionale del magistratoe, in linea generale, l’amministrazione della giustizia:nomine, promozioni, trasferimentiad altre sedi o funzioni, la formazione, il tirocinio, assenze e congedi, incarichi extragiudiziari o direttivi, sanzioni disciplinari. Nel sottrarre agli altri poteri dello Stato le competenze in merito all’organizzazione interna della magistratura, si vuole evitare che le decisioni assunte dai giudici nell’esercizio delle loro funzioni siano in qualche modo influenzatedal timore di ripercussioni politiche sulla propria carriera. Su cosa si concentra la riforma Sono due i nodi cruciali attorno a cui ruota il disegno di legge approvato alla Camera:l’elezione dei membri del CSM scelti dalla magistratura stessae alcuni vincoli per regolamentarel’attività di quei magistrati che decidono di entrare in politica. Come cambierà la composizione del CSM La proposta del governo, a cui si è giunti dopo vari appelli del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e lunghe trattive tra i partiti di maggioranza e l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), èuna delle tre direttrici di una più ampia riforma della giustizia. In primo luogo, interviene sullacomposizione dell’organo di autogoverno, ripristinando il numero deimembri elettiviprevisti dalla riforma approvata nel 2002:30, anziché gli attuali 24. Di questi, 20 verranno nominati dagli stessi magistrati – dovranno essere 2 giudici della Corte di Cassazione, 12 di merito e 5 pubblici ministeri –10 dall’organo che incarna la volontà popolare, il Parlamento, individuatitra professori universitari in materie giuridiche e avvocati(i cosiddetti membri “laici”). A questi devono, poi, aggiungersi i 3 membri di diritto: il Presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Le novità nel procedimento di nomina ed elezione dei membri Rispetto alsistema elettorale, si profila unmodello mistopiuttosto articolato, in cui 14 membri verranno scelti in base al principio maggioritario: i collegi – formati con decreto dal Ministero della Giustizia, almeno 4 mesi prima delle votazioni con un numero omogeno di magistrati – eleggeranno i 2 giudici più votati su un minimo di 6 candidati. In assenza di candidati, si procederà con ilsorteggio. Un seggio sarà assegnato a unpubblico ministerocon un calcolo ponderato che individuerà uno tra i terzi più votati nell’ambito dei collegi. Gli ultimi 5, invece, verranno conferitinon più attraverso liste nazionali, ma solocon candidature individuali. Sì al sorteggio, no alle nomine a pacchetto Lo strumento del sorteggio e l’eliminazione delle nomine a pacchetto introducono degli importantimeccanismi di discontinuità,come spiega il Riformista. Le nomine a pacchetto, in particolare,consentivano di votare in blocco giudici appartenenti allo stesso ufficioe rappresentavano delle occasioni per concludere accordi a tavolino su reciproci favori e via libera ad avanzamenti di carriera. Si inserisce, quindi, una componente diimprevedibilità nelle elezionidei membri del CSM, tacciate ormai da anni dipratiche clientelarie dilottizzazionidelle carichein base al colore politicoin un organo che, come già detto,dovrebbe farsi garante dell’autonomia e dell’indipendenza del potere giudiziario. Anche la magistratura cela al suo internodivisioni ecorrenti politiche, alcune più orientate a sinistra, altre a destra, altre ancora che si collocano al centro. La fazione che si aggiudicala maggioranza del sindacato,l’ANM, può esercitareun certo controllo anche sulle elezionidei componenti del CSM. Magistratura e cariche politiche Una delle novità più importanti è rappresentata dalsuperamento delle cosiddette “porte girevoli”: sarà vietato, cioè,esercitare al contempo funzioni giurisdizionali e incarichi elettivi, di governo o amministrativi. I magistrati, inoltre,non potranno candidarsia cariche elettive nazionali, regionali, provinciali ed europee,nelle regioni in cui hanno svolto le loro funzioni nei 3 anni precedenti. Una volta candidati, andrannoin aspettativa senza percepire il compenso, con diritto eventualmente allaconservazione del postoe al computo in termini pensionistici del periodo trascorso in aspettativa. Cosa accade a fine mandato o in caso di mancata elezione Nell’eventualità di unritorno alla magistraturadopo l’elezione in politica, non potranno più esercitare funzioni strettamente giurisdizionali (ossia che implichino la diretta applicazione della legge), ma solorivestire ruoli amministrativi o ministerialio all’interno delle sezioni consultive del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti o della Corte di Cassazione. Al contrario, in caso dicariche di vertice nei ministeri, o comunquenon di natura elettiva,dopo 3 anni dalla conclusione del mandato, potranno indossare di nuovo la toga. Chi invece ha concorso per una carica,senza essere eletto, non potrà tornare a lavorare né nella regione della circoscrizione elettorale in cui si è candidato, né in quella del distretto in cui esercitava le funzioni giurisdizionali prima della candidatura,per i 3 anni successivi.