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Esonero contributivo totale per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate. Come funziona?

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27 febbraio 2023 Aggiornato alle 09:00

In seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2023, meglio identificata come Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, al n. 303, vengono riconfermate alcune agevolazioni relative al settore delle assunzioni, che riguardano l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti sia pubblici sia privati.

In questo articolo vogliamo concentrarci sull’esonero contributivo a favore di tutti i datori di lavoro imprenditori e non che vogliono assumere donne che appartengono a particolari situazioni svantaggiose.

In particolare viene esteso l’esonero contributivo totale per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate (Art. 1, C. 298 e 299).

Tale esonero era già presente nella Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021), la quale prevedeva agevolazioni per l’assunzione di personale femminile che si trovasse in determinate condizioni di svantaggio.

Nella Finanziaria 2021 le agevolazioni erano relative a uno sconto massimo di 6.000 euro per i contributi a carico del datore di lavoro. Tale limite è passato da 6.000 euro a 8.000 euro sempre come limite massimo “scontabile”. Ciò significa che il datore di lavoro avrà uno sconto del 100% dei contributi previdenziali a suo carico fino al limite massimo di 8.000 euro, che in caso di assunzioni part-time dovrà essere riparametrato alla percentuale di riduzione dell’orario, e al contrario nel caso in cui lo stipendio della dipendente prevede il superamento dell’importo massimale di 8.000 euro la parte eccedente verrà sottoposta a contribuzione regolare.

C’è da dire che tale agevolazione, come altre, sarà subordinata all’Autorizzazione della Commissione Europea e anche l’Inps dovrà emettere una propria circolare in cui saranno dettati gli aspetti non solo normativi, ma anche amministrativi e procedurali.

Cosa si intende per datori di lavoro beneficiari dello sgravio contributivo. Sono tutti quei datori di lavoro imprenditori e professionisti, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, gli enti pubblici economici, gli Iacp trasformati in Eepp economici da leggi regionali, gli enti privatizzati trasformati in società di capitali, pur se interamente pubbliche, le ex Ipab, le aziende speciali costituite anche in consorzio ex articoli 31 e 114 del D.L.vo n. 267/2000, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli enti morali e quelli ecclesiastici, in ultimo si deve avere ancora conferma sui datori di lavoro che sono inquadrati come imprese del settore, bancario, finanziario, assicurativo, che nella precedente previsione normativa erano esclusi.

Cosa si intende per donne svantaggiate. Sono tutte quelle donne che hanno almeno 50 anni di età e che sono disoccupate da almeno 12 mesi, tutte le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi che risiedono in quelle Regioni ammissibili ai finanziamenti derivanti da Fondi Strutturali dell’Ue, tutte le donne senza un impiego stabile e regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti, per le quali si deve verificare che non abbiano svolto un lavoro subordinato superiore a 6 mesi oppure che non abbiano svolto una collaborazione coordinata e continuativa con una remunerazione inferiore agli 8.145 euro oppure che siano state lavoratrici autonome, ma con un reddito inferiore a euro 4.800 tutte le donne che verrebbero occupate in settori in cui è forte la disparità di genere e senza un impiego regolarmente retribuito dal almeno 6 mesi.

Quanto dura lo Sgravio. 12 mesi se l’imprenditore assume a tempo determinato; 18 mesi se l’imprenditore assume direttamente a tempo indeterminato; 18 mesi se l’imprenditore trasforma un contratto a tempo determinato (già agevolato) in contratto a tempo indeterminato, restituendo il contributo addizionale dell’1,40% (in base alla L. 92/2012, Art. 2, C. 30); non vale per quei contratti di lavoro intermittenti in quanto viene meno la continuità, anche se trattasi di contratto a tempo indeterminato, che per natura non sono appunto continuativi.

Come si calcola l’agevolazione. Lo sgravio riguarda i contributi a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.000 euro e “dovrebbe” ai sensi della Circ. 34/2013 del Ministero del Lavoro e della Circ. Inail 28/2004 comprendere anche i contributi e i premi assicurativi Inail, ma non può ricomprendere quella che viene chiamata la contribuzione minima, ovvero il contributo dei lavoratori del settore privato al Fondo relativo al Tfr, il contributo ai Fondi Bilaterali, Fis e ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, i contributi ai Fondi Interprofessionali per la Formazione continua per cui si paga uno 0,30%, e altri contributi di solidarietà per cui sono previsti versamenti per la previdenza complementare, assistenza sanitaria, ecc.

Tale agevolazione non inficia sul calcolo dei tempi e sul valore della pensione futura, in quanto la parte non versata dal datore di lavoro verrò versata con fondi statali, motivo per cui come detto sopra sarà necessaria l’Autorizzazione della Commissione europea, all’utilizzo dei Fondi.

Quali sono le condizioni e gli obblighi del datore di lavoro per fruire del beneficio. Oltre alle condizioni richieste di carattere generale (Regolarità del Durc - Documento Unico di Regolarità Contributiva -, obbligo del rispetto delle condizioni di lavoro, obbligo di applicazione del corretto Ccnl e relativi accordi, territoriali e nazionali sottoscritti dalle principali Oo.ss.) la norma prevede che l’assunzione non debba essere relativa a un dipendente che la stessa era già obbligata ad assumere, il datore di lavoro non deve violare il diritto di precedenza all’assunzione di altri lavoratori aventi diritto, non devono esserci sospensioni dovute a crisi aziendale o riorganizzazione aziendale, la parte datoriale che assume ex novo non deve essere la stessa in cui la lavoratrice ha prestato servizio nei 6 mesi precedenti l’assunzione e comunque non deve esserci un collegamento o controllo con una società il cui nuovo datore di lavoro è parte, infine per l’incentivo all’assunzione di donne lavoratrici deve essere rispettato l’incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dipendenti negli ultimi 12 mesi (Valore Ula degli ultimi 12 mesi).

Quando l’agevolazione viene comunque riconosciuta. Non è necessario fare riferimento all’aumento occupazionale nel caso in cui si sono liberati posti di lavoro in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento e riduzione volontaria dell’orario di lavoro, o licenziamento per giusta causa.

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