Diritti

Disabilità: cosa serve per acquistare un veicolo?

Con il Dl di settembre 2021, la procedura di accesso alle agevolazioni fiscali di questo tipo è stata semplificata. Ma alcune modifiche apparentemente in conflitto con il Decreto dell’86 hanno spinto l’Agenzia delle Entrare a fare chiarezza
Credit: Annashvets/pexels
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10 gennaio 2023 Aggiornato alle 06:30

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli da parte di persone con disabilità, sotto forma di Iva agevolata, detrazione Irpef, esenzione dal pagamento del bollo e delle imposte di trascrizione, costituiscono una delle misure più longeve per quanto concerne la legislazione in materia di disabilità, essendo state introdotte per legge il 9 aprile 1986.

La procedura di accesso alle agevolazioni fiscali di questo tipo è stata però oggetto di una serie di semplificazioni introdotte nel Decreto Legge n.121 del 10 settembre 2021, che tuttavia, a detta di alcuni, sarebbero in apparenza conflitto con quanto dichiarato dal Decreto Ministeriale del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986, Disposizioni per l’assoggettamento dell’imposta sul valore aggiunto dei veicoli adattati a invalidi.

Questa incertezza ha indotto svariati concessionari d’auto a continuare a chiedere ai disabili acquirenti l’esibizione di documentazioni non più necessarie secondo le nuove normative e proprio il rifiuto di un rivenditore di applicare le agevolazioni per la mancanza di alcuni documenti, ha spinto l’Agenzia delle Entrare a fare chiarezza.

È stato chiarito, infatti, che ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali connesse alla cessione del veicolo per il trasporto di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie ai sensi dell’art. 8 della L. n. 449 del 1997, è sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’art. 119, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (c.d. Codice della Strada) e l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non ha fruito della stessa agevolazione, mentre non è più necessaria la presentazione di un verbale di invalidità o di handicap nel quale risulta evidenziata la natura motoria della menomazione.

Il richiedente le agevolazioni deve essere titolare di patente di guida speciale di categoria BS dalla quale emerga che sul veicolo debbano essere previsti adattamenti necessari per la propria disabilità e sempre che tali dispositivi o adattamenti siano presenti sul veicolo venduto.

La stratificazione normativa a volte crea dei grovigli non facili da districare, ma, in questa caso, per fortuna, l’Agenzia delle Entrate non ci ha pensato due volte a tagliare i rami secchi.

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