Diritti

Disabilità: una PA a misura di tuttə

Per costruire una società davvero inclusiva non basta rimuovere le barriere fisiche. Serve un intervento anche nel digitale e nella Pubblica Amministrazione, dove la disabilità non si vede ma esiste
Credit: cottonbro/pexe
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6 settembre 2022 Aggiornato alle 06:30

La creazione di una società effettivamente inclusiva per le persone con disabilità passa non soltanto attraverso la rimozione delle barriere fisiche presenti in tanti - troppi - angoli delle nostre città, ma anche per la messa a disposizione di sistemi informatici da parte della Pubblica Amministrazione in grado di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni da parte di coloro che necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Volendo condensare il concetto possiamo ricorrere all’espressione “accessibilità” degli strumenti informatici della PA.

L’accessibilità in Italia è realtà a livello normativo da quasi 20 anni, essendo stata introdotta con la legge n. 4 del 9 gennaio 2004 recante Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (c.d. legge Stanca) che, peraltro, è stata oggetto di un significativo ampliamento nel momento in cui l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2016/2102 del 26 ottobre 2016 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni per dispositivi mobili degli enti pubblici.

A questo corpus normativo già di per sé ampio devono aggiungersi le Linee Guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici emanate dall’Agenzia dell’Italia Digitale in attuazione dell’art. 11 della legge Stanca, in vigore dal 10 gennaio 2020, le quali da un lato individuano i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici e le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità degli strumenti informatici; dall’altro obbligano ciascuna PA a pubblicare la Dichiarazione di accessibilità in cui si attesta lo stato di conformità di ciascun sito web e applicazione per dispositivi mobili ai requisiti di accessibilità.

Come però troppo spesso accade nel nostro Paese, le prescrizioni introdotte a livello legislativo - persino molto tempo dopo la loro introduzione - faticano a trovare applicazione nella pratica e, purtroppo, questo è vero anche per la legge Stanca e per la Direttiva (UE) 2016/2102, con la conseguenza che l’accessibilità degli strumenti informatici della PA a volte risulta realizzata solo in parte o in modo inefficace.

Dalla lettura della Relazione sul Monitoraggio per l’anno 2021 presentata dall’Agenzia dell’Italia Digitale alla Commissione Europea - ai sensi dell’art. 8, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2016/2102 - emerge infatti che i siti e le applicazioni della PA continuano a presentare numerose non conformità per quanto concerne: impostazione delle informazioni e correlazioni; struttura e aree delle pagine web senza valore semantico; tabelle dati con celle di intestazione (prima riga e/o prima colonna) non correttamente codificate; campi input non correttamente associati alla rispettiva etichetta; focus non visibili; contrasto minimo per i contenuti testuali; scopo del collegamento non univoco; analisi sintattica non conforme; contenuti non testuali per le immagini.

A fronte di questa situazione da più parti viene richiesto alla PA di mettere in atto interventi volti a favorire (a) l’adeguata formazione del proprio personale addetto all’aggiornamento dei siti e delle applicazioni per garantirne l’accessibilità nel tempo, (b) la predisposizione di strumenti di feedback per consentire a utenti di inviare segnalazioni e (c) il coinvolgimento deə cittadinə con disabilità nella verifica dell’accessibilità ai propri siti e applicazioni.

Richieste che auspichiamo vengano quanto prima fatte proprie dalla PA in modo da colmare - o, quantomeno, ridurre - il gap tra le misure previste nella legislazione sulla “accessibilità” degli strumenti informatici della PA e le misure adottate in concreto per darne applicazione pratica, non essendo tollerabile il divario tra il “dire” e il “fare” ancora oggi esistente.

Una PA a misura di cittadinə non può che passare attraverso l’abbattimento di ogni barriera e ostacolo che impediscono di usufruire dei servizi cui ciascunə ha diritto di accedere, siano essere barriere fisiche o digitali, sia essa una rampa di scale di un ufficio pubblico o la pagina di navigazione di un sito o di un’applicazione istituzionale.

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