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Firenze: il Tribunale contro l’uso pubblicitario del David

 

L’immagine delDavid“è stata gravemente alterata e mortificata. L’opera del genio michelangiolesco è, pertanto,volgarmente asservita a finalità pubblicitarie e commerciali.In tal modo, si umilia e si svilisce – fino ad annichilirlo – l’altissimo valore artistico e culturale dell’opera di cui si discute”. A parlare, o meglio a scrivere, è il Tribunale di Firenze, nellasentenza di merito che riguarda l’uso abusivo dell’immagine del capolavoro diMichelangeloda parte di 2 società che hanno utilizzato unariproduzione in scala naturale dell’operaa fini commerciali e inassenza delle autorizzazioni necessarie. Il Tribunale si è pronunciatoa favore della Galleria dell’Accademia(il museo che ospita la scultura originale del David, realizzata tra il 1501 e l’inizio del 1504), riconoscendo come punto nodale della tutela del patrimonio artistico la“fruizione culturalmente qualificata e gratuitada parte dell’intera collettività secondo modalità orientate allo sviluppo della cultura e alla promozione della conoscenza, da parte del pubblico, del patrimonio storico e artistico della Nazione”. Il problema, quindi, non è solo l’utilizzo dell’immagine del David da parte delle società senza aver pagato il compenso dovuto (ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Beni Culturali), ma anche che, attraverso l’uso commerciale, è statalesa l’immagine dell’opera. Già con la sentenza non definitiva n. 1207 del 21/04/2023, ilTribunale di Firenzeaveva riconosciuto un autonomo diritto all’immagine ai beni culturali, “soprattutto nel caso di opere di assoluto pregio artistico (come appunto il David di Michelangelo), assurte a simbolo dell’intero patrimonio culturale nazionale”. Secondo il Tribunale, spiegavano ǝ avvocatǝ Paola Nunziata e Carlo Russo sulSole 24 Ore, “essendo garantito ai sensi dell’art. 2 Cost. Il diritto all’identità individuale, inteso come diritto a non vedere alterato all’esterno e quindi travisato, offuscato o contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico e professionale, sarebbe del tutto irragionevole non ritenere altrettanto garantito il diritto all’identità collettiva dei cittadini che si riconoscono come appartenenti alla medesima Nazione anche grazie al relativo patrimonio artistico e culturale, diritto all’identità collettiva che trova fondamento nell’art. 9 Cost.”. Oltre aldanno patrimoniale, quindi, e è stato riconosciuto anche quellonon patrimonialea seguito dellalesione dell’immagine del David:le 2 società dovranno pagare un risarcimento (l’importo è ancora da definire). «Questa recente sentenza costituisce un ulteriore importante riconoscimento per ladifesa dell’arte e dei beni culturali in Italia»,ha commentato Cecilie Hollberg,direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze.

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