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Quali sono le libertà citate nella Costituzione?

 

Il 2 giugno è laFesta della Repubblica Italiana. Una Repubblica fondata sui grandi valori dellaCostituzione: libertà, democrazia, lavoro, uguaglianza, legalità e pace. In questa data, nel 1946, per la prima volta italiane e italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato dare alPaese, uscito sconfitto dalla Seconda Guerra Mondiale, ma finalmentelibero dal fascismo. LaCostituzionevenne approvata dai 556 membri dell’Assemblea costituente, eletti quello stesso 2 giugno 1946, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Dei 139 articoli che la compongono, quali parlano di libertà? Articolo 13 “La libertà personale è inviolabile”. Questo articolo sancisce l’inviolabilità della “libertà fisica” e di quella “morale”, da qualunque tipo di costrizione che ostacoli movimenti e azioni, e dalle forme di coazione che possano minare l’autodeterminazione dei singoli o l’integrità della loro coscienza. Articolo 14 “Il domicilio è inviolabile”: qui viene difesa lalibertà di scegliere il luogo in cui stabilire il proprio domicilio, quella di svolgervi qualsiasi attività lecita si ritenga opportuno e il diritto di impedire a chiunque se non autorizzato dalla legge, di violare il proprio domicilio. Viene garantita lapossibilità di evitare interferenze o invasioni in casapropria o nel proprio luogo di lavoro o in qualunque altro luogo in cui ci si trovi a dimorare, anche solo temporaneamente (camera d’albergo, camper, ecc. ). Articolo 15 “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”: che avvenga per iscritto, al telefono o per via telematica, essa è al riparo da qualunque forma di interferenza esterna. Articolo 16 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”. È una tutela del diritto dei cittadini dicircolare e soggiornare liberamente in qualunque parte del territorio nazionale.Qui viene fatto riferimento ai cittadini, quindi non include chiunque si trovi sul territorio dello Stato. Questa norma va coordinata con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che estende questo diritto ai cittadini UE che si trovino legalmente all’interno del territorio di uno Stato membro. Un comma dell’articolo prevede anche la libertà di espatrio: ogni cittadino è libero di uscire e rientrare nel territorio della Repubblica. Articolo 17 “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso”. Le riunioni sono delleaggregazioni temporanee di personeper il perseguimento di scopi comuni: quelle che avvengono in un “luogo privato” o in “luogo aperto al pubblico”, non hanno bisogno di formalità, mentre di quelle in “luogo pubblico”, come una piazza, i promotori devono dare preavviso al questore almeno tre giorni prima, per consentire all’autorità di predisporre un servizio d’ordine per ragioni di sicurezza. Articolo 18 “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”. Ai cittadini è concessoassociarsi in totale libertà, ma l’articolo proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguano scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Articolo 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. Chiunque èlibero di professare la propria religioneo di non farlo. Unico limite: i riti religiosi che offendano il cosiddetto buon costume. Articolo 21 “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. In questo articolo si sancisce ildiritto di manifestazione del pensiero, anche da parte della stampa, per cui è prevista la possibilità di sequestro nei soli casi in cui la legge sullastampalo preveda e con atto motivato dell’autorità giudiziaria. Anche qui ritorna il concetto di rispetto del buon costume.

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