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Riforma Cartabia, come cambia il processo penale

 

Il 30 dicembre è entrata in vigore lariforma del sistema penalerealizzata dal governo Draghi su proposta dell’allora ministra della giustiziaMarta Cartabia. Gian Luigi Gatta, uno dei penalisti che ha contribuito a redigerla, l’hadefinita«la più ampia e trasversale riforma della giustizia penale approvata negli ultimi trent’anni». Lariforma Cartabiasarebbe dovuta entrare in vigore il 1° novembre 2022, maera stata rinviatacon uncontroversodecreto-legge approvato il giorno prima che, secondo quanto dichiarato da Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati, era auspicabile come «passaggio necessario alla definizione delladisciplina transitoria» e «al riassetto organizzativo degli uffici giudiziari». La legge, prevista all’interno del Pnrr, punta aridurre del 25% la durata media dei processi penali, rispetto al 2019, entro il 2026. Secondo l’ultimorapportodi valutazione della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (Cepej), per arrivare a una sentenza di primo grado ci vogliono circa 500 giorni. «Il problema principale relativo all’efficienza giudiziaria in Italia rimane l’eccessivaduratadei procedimenti– si legge nella relazione – soprattutto per quanto riguarda i contenziosi civili e commerciali, nonostante la durata complessiva dei procedimenti sia costantemente diminuiti dal 2012 al 2018». Uno dei primi provvedimenti presi per far fronte a questa situazione è quello che riguarda l’improcedibilità, già in vigore da ottobre 2021, che prevedetempi fissi– 2 anni per il processo d’appello e 1 in Cassazione – oltre i quali il processo si estingue. Resta ilblocco della prescrizionedopo il primo grado di giudizio come stabilito dalla legge ‘Spazzacorrotti’ della riforma Bonafede. Una misura che ha suscitato forti polemiche, tanto che il vicesegretario di AzioneEnrico Costaha già presentato un ordine del giorno perripristinare la prescrizioneche ha ottenuto il via libera dalla Camera col consenso della maggioranza eminacciadi trasformarlo in un disegno di legge per tornare alla riforma Orlando. Il testo sostiene «la necessità di ripristinare definitivamente la disciplina sulla prescrizione in un quadro di coerenza sistematica. L’allungamento dei tempi processuali non solo collide con gli obiettivi del Pnrr che, al contrario, ne impongono una significativa riduzione, ma si pone altresìin aperto contrasto con i principi costituzionali di presunzione d’innocenza, funzione rieducativa della pena e ragionevole durata del processo». Un altro provvedimentoimpopolareè quello che riguarda ilrestringimento della platea di reati procedibili d’ufficioa favore di quelli procedibili a querela. Rientrano ora in questa fattispecie furto,truffa, frode informatica, appropriazione indebita,violazione di domicilio, lesioni lievi, lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime, lesioni personali dolose,molestie,violenza privata, danneggiamento esequestro di personanon aggravato. In tutti questi casi, se la vittima non presenta richiesta formale il reato non esiste. La riforma prevede inoltrepene sostitutive al carcere per condanne entro i 4 anni. Nello specifico è possibile scegliere tra pena pecuniaria per condanne fino a un anno, lavoro di pubblica utilità fino a tre anni e detenzione domiciliare o semilibertà fino a quattro anni. Un altro filone è quello dellariparazione del danno, che prevede la mediazione tra l’autore del reato e la vittima «secondo la logica della riconciliazione e ricomposizione del conflittoche le è propria». Nello specifico si intende, per giustizia riparativa, «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato», con l’aiuto di un mediatore. La riparazione può esseresimbolica– dichiarazioni o scuse formali, impegni «anche pubblici o rivolti alla comunità» – omateriale: riparazione del danno, restituzioni ma anche «l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori». Un ulteriore elemento chiave della legge Cartabia è quello che assegna al giudice per le indagini preliminari (Gip) la possibilità di esercitaremaggiore controllo sul pubblico ministero(Pm), in particolare suitempi di iscrizionedella notizia di reato. Ad accelerare i tempi del processo è anche l’istituzione della nuovaudienza predibattimentale, cosiddetta ‘udienza filtro’, attraverso la quale è possibile pronunciare in anticipo la sentenza dinon luogo a procedere«quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna».

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