Una nuova sentenza estende il perimetro deldiritto all’oblio. L’8 dicembre laCorte di giustizia dell’Unione europeahastabilitoche i motori di ricerca devono “dereferenziare” le informazioni relative all’utente se la persona che effettua la richiesta può dimostrare che il materiale è “manifestamente inesatto”. Non sarà quindi più necessario intraprendere un’azione legale per chiedere la rimozione di un contenutodai risultati di indicizzazione –non dalwebquindi – di Google o altri motori di ricerca nel caso in cui risulti provata l’infondatezza delle informazioni in questione. Il caso era nato in Germania nel 2015, quando una coppia di manager di un gruppo di investimento aveva chiesto a Google di deindicizzare i risultati della ricerca online relativa ai loro nomi in riferimento ad alcuni articoli – ritenuti inesatti – che criticavano il modello di business della società. I due manager chiedevano anche di rimuovere anche alcuneimmagini miniatura (thumbnail) anche se le foto non riproducevano il contesto della pubblicazione ma semplicemente rimandavano a esso. Google si era rifiutato, sostenendo di non sapere se le informazioni contenute negli articoli fossero esatte o meno. Quindi la questione era passata allaCorte di giustizia federale tedesca, che aveva chiamato in causa la Corte dell’Ue in merito al diritto alla cancellazione, o diritto all’oblio disciplinato dalRegolamento generale sulla protezione dei dati(Gdpr) dell’Ue. “I diritti dell’interessato allatutela della vita privatae allaprotezione dei dati personaliprevalgono, in via generale, sul legittimo interesse degli internauti eventualmente interessati ad accedere alle informazioni in questione”, scrive la Corte europea con sede in Lussemburgo. Ma ribadisce che “il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assolutoma deve essere considerato in relazione alla sua funzione nella società ed essere bilanciato rispetto ad altri diritti fondamentali, nel rispetto del principio di proporzionalità”. Il discrimine è dato in particolare dalla specifica sensibilità delle informazioni per la vita privata della persona e dall’interesse del pubblicoa disporne. Interesse che può variare, chiarisce la Corte, “secondoil ruolo svoltoda quella persona nella vita pubblica”. Ma la sentenza della Curia europea parla chiaro: ildiritto alla libertà di espressionee di informazione non può essere preso in considerazione quando una parte – “fatto non di minore importanza”, sottolinea la Corte – delle informazioni richiamate nel contenuto risulti essere imprecisa. La responsabilità di dimostrare tale imprecisione, come detto, spetta alla persona, ma affinché l’onere non finisca per ostacolare la richiesta pregiudicandone l’esito, la Curia ha stabilito che chi voglia esercitare il diritto all’oblio è tenuto a fornire solole prove che possono essere “ragionevolmente richieste”. Per quanto riguarda leminiature, infine, la Corte ritiene che “si debba tener conto delvalore informativodi tali fotoindipendentemente dal contestodella loro pubblicazione”, e che “deve essere preso in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagni direttamente la visualizzazione delle foto nei risultati di ricerca e che sia idoneo a far luce sul loro valore informativo”.
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