Con sempre più frequenza, a fronte di un legislatore che fatica a intercettarele istanze della società e le evoluzioni della coscienza sociale, il Giudice costituzionale si trova aprendere posizione su previsioni normativeche, in modo più o meno intenso, condizionano o limitanoi diritti delle persone. In materia diadozione, prima della recentissimadecisionen. 79 del 2022della Corte costituzionale, una preclusione legislativa di questa natura sacrificava il diritto di alcune categorie di minori a un legame, giuridicamente rilevante, con la famiglia del genitore adottivo. Il caso deciso dalla Consulta trae origine dalla richiesta di un uomo, unito civilmente in Italia con un altro uomo, finalizzata all’adozione della figlia nata all’esito di un percorso di fecondazione assistita condiviso all’esterodai due. A portare la questione all’attenzione della Corte costituzionale è stato ilTribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna, il quale aveva lamentato in particolare il fatto di poter accogliere soltanto la domanda di adozione,senza tuttavia poter riconoscere, sulla base della legislazione vigente,i rapporti civili della minore con i parenti del genitore ricorrente. Condividendo la sostanza del dubbio di costituzionalità avanzato dal Tribunale emiliano, in relazione agli artt. 3, 31 e 117 Cost., i Giudici della Cortehanno dichiarato l’illegittimità della disciplina dell’adozione “in casi particolari”, ai sensi della legge n. 184 del 1983, proprio nella parte in cui, in tali ipotesi,non viene garantito alcun rapporto civile tra il minore adottato e i parenti dell’adottante. Tra gli argomenti portati dalla Corte costituzionale a sostegno della propria decisione, vi è quello per cuinon riconoscere i legami familiari con i parenti del genitore adottivo equivale a disconoscere l’identità del minorecostituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che di fatto costruiscono stabilmente il suo quotidiano. Pur se adottato attraverso una procedura “particolare”, infatti,il minore gode comunque dellostatusdi figlio e non può essere privato dei legami parentali, che il legislatore, con la riforma del 2012, «ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni,perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni». Grazie all’intervento della Corte viene quindiriconosciuto l’interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate con il convivente o con il partnerdello stesso sesso del genitore biologico. Con la pronuncia n. 79 del 2022, inoltre, la Corte, pur ribadendo le ragioni chegiustificano il divieto di surrogazione di maternità, intesa come una pratica che «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane», ha sottolineato chelo sforzo di arginare tale pratica non consente di ignorare la realtà e gli interessi dei minoriche vivono di fatto in una relazione affettiva con il partner del proprio genitore biologico. Insomma, finalmentecominciano a cadere quelle barriere giuridiche e ideologicheche minano la possibilità di tutti i bambini di vivere pienamente i rapporti con la propria famiglia.
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